Art. 16 
Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive
  modifiche, «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente  e
  del lavoro» 
  1. Dopo l'art. 25-ter della legge provinciale 27 ottobre  1988,  n.
41, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 25-quater (Riferimenti). - 1. Ogni riferimento agli  «esperti
della sicurezza» ovvero alla relativa formazione, come prevista dalla
pertinente disciplina  provinciale,  contenuto  in  provvedimenti  di
legge o norme  di  rango  secondario  e'  da  intendersi,  in  quanto
compatibile, a persone che possano  dimostrare  la  frequenza  di  un
corso con le seguenti caratteristiche: 
  a) abbia riguardato almeno i concetti generali della sicurezza  del
lavoro, la pianificazione e l'organizzazione della prevenzione  degli
infortuni e delle  malattie  professionali,  nonche'  i  rischi  e  i
pericoli  specifici  dei  vari  ambienti  di  lavoro  e  la  relativa
prevenzione; 
  b) abbia avuto una durata non inferiore di 120 ore; 
  c) sia stata conclusa con positiva verifica dell'apprendimento.».