Art. 16 Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro» 1. Dopo l'art. 25-ter della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 25-quater (Riferimenti). - 1. Ogni riferimento agli «esperti della sicurezza» ovvero alla relativa formazione, come prevista dalla pertinente disciplina provinciale, contenuto in provvedimenti di legge o norme di rango secondario e' da intendersi, in quanto compatibile, a persone che possano dimostrare la frequenza di un corso con le seguenti caratteristiche: a) abbia riguardato almeno i concetti generali della sicurezza del lavoro, la pianificazione e l'organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonche' i rischi e i pericoli specifici dei vari ambienti di lavoro e la relativa prevenzione; b) abbia avuto una durata non inferiore di 120 ore; c) sia stata conclusa con positiva verifica dell'apprendimento.».