Art. 17 
 
                 Razionalizzazione e semplificazione 
                     dei controlli sulle imprese 
 
  1. La giunta provinciale adotta, con deliberazione  da  pubblicarsi
sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della
Provincia, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli  sulle
imprese sentito il  comitato  provinciale  di  coordinamento  per  la
salute e la sicurezza sul lavoro. 
  2. Le direttive sono formulate osservando i seguenti criteri: 
  a) proporzionalita' dei controlli al rischio inerente all'attivita'
controllata  e  dei  connessi  adempimenti  amministrativi,  evitando
doppioni e sovrapposizioni e recando il minore intralcio possibile al
normale esercizio delle attivita' dell'impresa; 
  b) razionalizzazione dei controlli sulle imprese  e  dei  controlli
d'ufficio anche tramite accessi a banche dati di altri enti; 
  c)  progressiva  informatizzazione  degli   adempimenti   e   delle
procedure amministrative; 
  d) approccio collaborativo del personale, in  considerazione  delle
proprie  responsabilita',  collaborazione  con  le  associazioni   di
categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarita'. 
  3. Con regolamento di esecuzione sono  individuate  le  ipotesi  di
violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e
per le quali, in caso di  accertamento  di  una  violazione,  vengono
emesse le prescrizioni di adeguamento  con  il  relativo  termine  di
adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per  le
quali l'irrogazione della  sanzione  amministrativa  e'  condizionata
all'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni.