Art. 17 Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese 1. La giunta provinciale adotta, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese sentito il comitato provinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro. 2. Le direttive sono formulate osservando i seguenti criteri: a) proporzionalita' dei controlli al rischio inerente all'attivita' controllata e dei connessi adempimenti amministrativi, evitando doppioni e sovrapposizioni e recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attivita' dell'impresa; b) razionalizzazione dei controlli sulle imprese e dei controlli d'ufficio anche tramite accessi a banche dati di altri enti; c) progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative; d) approccio collaborativo del personale, in considerazione delle proprie responsabilita', collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarita'. 3. Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono emesse le prescrizioni di adeguamento con il relativo termine di adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per le quali l'irrogazione della sanzione amministrativa e' condizionata all'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni.