Art. 18 
Modifiche della legge provinciale 8 marzo 2010,  n.  5  «Legge  della
  Provincia  autonoma  di  Bolzano  sulla   parificazione   e   sulla
  promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti» 
  1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n.
5, e' cosi' sostituito: 
  «5. In tutti gli organi di  cui  ai  commi  1  e  2  devono  essere
rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al comma  2.
Il membro effettivo e il membro supplente devono essere dello  stesso
genere con arrotondamento  all'unita'  inferiore  in  caso  di  cifra
decimale  inferiore  a  cinquanta  e  con  arrotondamento  all'unita'
superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta.». 
  2. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.  10  della  legge  provinciale  8
marzo 2010, n. 5, e' soppressa la parola «complessivamente».