Art. 18 Modifiche della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5 «Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti» 1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e' cosi' sostituito: «5. In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono essere rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al comma 2. Il membro effettivo e il membro supplente devono essere dello stesso genere con arrotondamento all'unita' inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unita' superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta.». 2. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e' soppressa la parola «complessivamente».