Art. 2 
 
Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n.  7  «Riordinamento
                 del servizio sanitario provinciale» 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 4-sexies  della  legge  provinciale  5
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono  aggiunti  i  seguenti
commi 3, 4, 5 e 6: 
  «3. Al fine  di  favorire  l'insediamento  di  medici  di  medicina
generale, soprattutto nelle localita' carenti e  disagiate  dell'Alto
Adige e nelle  aggregazioni  funzionali  territoriali,  la  Provincia
autonoma di Bolzano e i  comuni  possono,  su  richiesta  dei  medici
stessi, mettere a disposizione, a  titolo  gratuito,  dei  locali  da
adibire ad ambulatorio. 
  4. La Provincia autonoma di Bolzano puo' concedere agevolazioni per
la costruzione, la ristrutturazione e la  dotazione  di  attrezzature
degli ambulatori dei medici di medicina generale. Queste agevolazioni
sono destinate in particolare  ad  ambulatori  situati  in  localita'
carenti e disagiate dell'Alto Adige e nelle  aggregazioni  funzionali
territoriali. 
  5. La Provincia autonoma di Bolzano puo'  incentivare  istituti  di
ricerca nell'ambito della medicina generale. 
  6. La giunta provinciale stabilisce l'entita' delle agevolazioni, i
criteri ed eventuali forme di convenzionamento con le case di  riposo
e di cura.». 
  2. Il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n.
7, e' cosi' sostituito: 
  «1.  Per  l'espletamento  di  compiti  e  funzioni  di  particolare
rilevanza  e  di  interesse   strategico,   il   Direttore   generale
dell'Azienda sanitaria puo' conferire incarichi, mediante la  stipula
di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro  esclusivo,
a laureati di particolare e comprovata  qualificazione  professionale
che abbiano svolto attivita' in centri ed enti pubblici o  privati  o
aziende pubbliche o private e  che  non  godano  del  trattamento  di
quiescenza.  Tali  incarichi  non  possono  essere  assegnati  ad  un
contingente di personale superiore al due per cento  della  dotazione
organica della dirigenza. I contratti hanno durata  non  inferiore  a
due e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 32-ter della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi  3
e 4: 
  «3. La Provincia autonoma di Bolzano concede alle  persone  affette
da fibrosi cistica, le cui  disabilita'  funzionali  nelle  attivita'
della vita quotidiana non siano tali da giustificare un inquadramento
in uno dei livelli assistenziali di cui  alla  legge  provinciale  12
ottobre 2007, n. 9, e che per la complessita'  della  loro  patologia
hanno un'elevata necessita' di effettuare fisioterapia, un contributo
forfetario mensile per effettuare fisioterapia a domicilio. 
  4. La giunta provinciale stabilisce l'entita' delle agevolazioni  e
determina i relativi criteri.».