Art. 2 Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 «Riordinamento del servizio sanitario provinciale» 1. Dopo il comma 2 dell'art. 4-sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5 e 6: «3. Al fine di favorire l'insediamento di medici di medicina generale, soprattutto nelle localita' carenti e disagiate dell'Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali, la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni possono, su richiesta dei medici stessi, mettere a disposizione, a titolo gratuito, dei locali da adibire ad ambulatorio. 4. La Provincia autonoma di Bolzano puo' concedere agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e la dotazione di attrezzature degli ambulatori dei medici di medicina generale. Queste agevolazioni sono destinate in particolare ad ambulatori situati in localita' carenti e disagiate dell'Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali. 5. La Provincia autonoma di Bolzano puo' incentivare istituti di ricerca nell'ambito della medicina generale. 6. La giunta provinciale stabilisce l'entita' delle agevolazioni, i criteri ed eventuali forme di convenzionamento con le case di riposo e di cura.». 2. Il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e' cosi' sostituito: «1. Per l'espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria puo' conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di personale superiore al due per cento della dotazione organica della dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 32-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: «3. La Provincia autonoma di Bolzano concede alle persone affette da fibrosi cistica, le cui disabilita' funzionali nelle attivita' della vita quotidiana non siano tali da giustificare un inquadramento in uno dei livelli assistenziali di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e che per la complessita' della loro patologia hanno un'elevata necessita' di effettuare fisioterapia, un contributo forfetario mensile per effettuare fisioterapia a domicilio. 4. La giunta provinciale stabilisce l'entita' delle agevolazioni e determina i relativi criteri.».