Art. 20 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Ogni riferimento alle disposizioni in materia di case di  riposo
e centri di degenza di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n.
77, alla  legge  provinciale  18  agosto  1988,  n.  33,  e  relative
successive modifiche, nonche' ogni riferimento alle  disposizioni  in
materia di assistenza di  base  di  cui  alla  legge  provinciale  26
ottobre 1973, n. 69,  e  successive  modifiche,  sono  da  intendersi
riferite  alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nella  legge
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 
  2. La norma transitoria di cui  all'art.  50,  comma  5-bis,  della
legge provinciale 5 marzo 2001, n.  7,  e  successive  modifiche,  e'
prorogata per la durata di cinque anni dall'entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3. Gli incarichi di cui  all'art.  65-quinquies,  comma  16,  della
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, possono
essere prorogati per la durata di cinque anni dall'entrata in  vigore
della presente legge. 
  4. A causa dell'ampliamento dei luoghi sensibili  di  cui  all'art.
5-bis, comma 1-bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13,  e
successive modifiche, per le sale da giochi e di attrazione  che  non
corrispondono piu' alle presenti norme in  vigore  le  autorizzazioni
scadono entro due anni dall'entrata in vigore della  presente  legge.
Le  autorizzazioni  scadute  in  data  31  dicembre  2015,  ai  sensi
dell'art. 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992,  n.
13, e successive modifiche, non sono rinnovabili. 
  5. Gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del  testo
unico delle leggi  sulla  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modifiche,  gia'
installati  negli  esercizi  pubblici  all'entrata  in  vigore  della
disposizione di cui  al  comma  1-quater  dell'art.  11  della  legge
provinciale 14 dicembre 1988,  n.  58,  inserito  dall'art.  9  della
presente legge, devono essere rimossi entro due anni dall'entrata  in
vigore della presente legge. Le autorizzazioni  scadute  in  data  31
dicembre 2015,  ai  sensi  dell'art.  5-bis,  comma  1,  della  legge
provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche,  non  sono
rinnovabili. 
  6. Gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del  testo
unico  delle  leggi  sulla   pubblica   sicurezza   gia'   installati
all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 6-bis, commi
1, 2 e 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, devono essere
rimossi dagli esercizi entro due anni dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31  dicembre  2015,
ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13  maggio
1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.