Art. 21 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti di spesa gia' disposti nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (Missione 20 - Programma 03) del bilancio 2016-2018. 2. Le seguenti disposizioni della presente legge comportano maggiori oneri: a) art. 1, comma 1, per un importo di 105.300,00 euro per l'anno 2016 e 405.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma -01 titolo -1); b) art. 1, comma 3, per un importo di 261.000,00 euro per l'anno 2016 e 648.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1 e missione - 13 programma - 01 titolo 1); c) art. 2, comma 1, per un importo di 50.000,00 euro per l'anno 2016, cosi' come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 05 titolo - 2); d) art. 2, comma 3, per un importo di 170.000,00 euro per l'anno 2016 e 200.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1); e) art. 4 per un importo di 10.000,00 euro per l'anno 2016, cosi' come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 02 titolo - 1); f) art. 6, comma 8, per un importo di 50.000,00 euro per l'anno 2016, cosi' come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1); g) art. 14, comma 1, per un importo di 300.000,00 euro per l'anno 2016, cosi' come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 15 programma - 03 titolo - 1). 3. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge di stabilita' annuale.