Art. 21 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Alla copertura degli oneri derivanti  dalla  presente  legge  si
provvede mediante gli stanziamenti di spesa gia' disposti  nel  fondo
globale per nuovi provvedimenti legislativi (Missione 20 -  Programma
03) del bilancio 2016-2018. 
  2.  Le  seguenti  disposizioni  della  presente  legge   comportano
maggiori oneri: 
  a) art. 1, comma 1, per un importo di 105.300,00  euro  per  l'anno
2016 e 405.000,00 euro per gli  anni  2017  e  2018  (missione  -  13
programma -01 titolo -1); 
  b) art. 1, comma 3, per un importo di 261.000,00  euro  per  l'anno
2016 e 648.000,00 euro per gli  anni  2017  e  2018  (missione  -  13
programma - 01 titolo - 1 e missione - 13 programma - 01 titolo 1); 
  c) art. 2, comma 1, per un importo di  50.000,00  euro  per  l'anno
2016, cosi' come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma  -
05 titolo - 2); 
  d) art. 2, comma 3, per un importo di 170.000,00  euro  per  l'anno
2016 e 200.000,00 euro per gli  anni  2017  e  2018  (missione  -  13
programma - 01 titolo - 1); 
  e) art. 4 per un importo di 10.000,00 euro per l'anno  2016,  cosi'
come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 02 titolo  -
1); 
  f) art. 6, comma 8, per un importo di  50.000,00  euro  per  l'anno
2016, cosi' come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma  -
01 titolo - 1); 
  g) art. 14, comma 1, per un importo di 300.000,00 euro  per  l'anno
2016, cosi' come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 15 programma  -
03 titolo - 1). 
  3. Le spese a carico dei  successivi  esercizi  finanziari  saranno
stabilite con la legge di stabilita' annuale.