Art. 3 
Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n.  12  «Assegni  di
  studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonche' modifiche  agli
  articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40» 
  1. L'art. 1 della legge  provinciale  1°  luglio  1993,  n.  12,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti). -  1.  Hanno  diritto
alla concessione di assegni di studio  mensili  le  neolaureate  e  i
neolaureati: 
  a) in psicologia che dispongono  di  un'adeguata  conoscenza  della
lingua italiana e tedesca e  che,  per  poter  sostenere  l'esame  di
Stato,   effettuano   un   tirocinio   pratico   in   una   struttura
socio-sanitaria  della  provincia  di  Bolzano  o  in  una  struttura
sanitaria  convenzionata  con  il  servizio  sanitario   provinciale;
presupposto e' che la struttura sia ritenuta idonea dalla  competente
autorita' ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239; 
  b) in veterinaria che dispongono di  un'adeguata  conoscenza  della
lingua italiana e tedesca e  che,  per  poter  sostenere  l'esame  di
Stato, effettuano un tirocinio  pratico  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre  1957,  e
successive modifiche. 
  2. Con la corresponsione  dell'assegno  di  studio  l'attivita'  di
tirocinio pratico di cui al  comma  1  non  costituisce  rapporto  di
impiego o di  lavoro  ed  obbliga  le  tirocinanti  e  i  tirocinanti
all'osservanza dell'orario a tempo pieno e  dei  doveri  di  servizio
fissati per psicologi e veterinari collaboratori. 
  3.    L'importo    dell'assegno    di    studio    e'     stabilito
dall'assessora/assessore alla sanita'. 
  4. Con regolamento di esecuzione sono determinati: 
  a) le modalita'  di  accertamento  della  conoscenza  della  lingua
italiana e tedesca di cui al comma 1; 
  b) il limite massimo dell'importo dell'assegno di studio.».