Art. 3 Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12 «Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonche' modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40» 1. L'art. 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti). - 1. Hanno diritto alla concessione di assegni di studio mensili le neolaureate e i neolaureati: a) in psicologia che dispongono di un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e che, per poter sostenere l'esame di Stato, effettuano un tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale; presupposto e' che la struttura sia ritenuta idonea dalla competente autorita' ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239; b) in veterinaria che dispongono di un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e che, per poter sostenere l'esame di Stato, effettuano un tirocinio pratico ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche. 2. Con la corresponsione dell'assegno di studio l'attivita' di tirocinio pratico di cui al comma 1 non costituisce rapporto di impiego o di lavoro ed obbliga le tirocinanti e i tirocinanti all'osservanza dell'orario a tempo pieno e dei doveri di servizio fissati per psicologi e veterinari collaboratori. 3. L'importo dell'assegno di studio e' stabilito dall'assessora/assessore alla sanita'. 4. Con regolamento di esecuzione sono determinati: a) le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1; b) il limite massimo dell'importo dell'assegno di studio.».