Art. 4 Modifica della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22 «Disposizioni in materia di sanita'» 1. L'art. 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Premio mensile di operosita' per pazienti psichiatrici). - 1. L'Azienda sanitaria puo' assegnare un premio differenziato mensile di operosita', quale incentivo alla terapia occupazionale e comportamentale, alle persone assistite dai servizi psichiatrici che svolgono attivita' ergoterapeutiche presso le strutture dell'Azienda o presso associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro. La giunta provinciale fissa l'entita' dei premi di operosita' e i tipi di attivita' per i quali i premi possono essere concessi.».