Art. 4 
 
Modifica  della  legge  provinciale   13   novembre   1995,   n.   22
                «Disposizioni in materia di sanita'» 
 
  1. L'art. 7 della legge provinciale 13  novembre  1995,  n.  22,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 7 (Premio mensile di operosita' per pazienti psichiatrici). -
1. L'Azienda sanitaria puo' assegnare un premio differenziato mensile
di  operosita',  quale  incentivo  alla   terapia   occupazionale   e
comportamentale, alle persone assistite dai servizi psichiatrici  che
svolgono attivita' ergoterapeutiche presso le strutture  dell'Azienda
o presso associazioni ed altre organizzazioni senza scopo  di  lucro.
La giunta provinciale fissa l'entita' dei premi  di  operosita'  e  i
tipi di attivita' per i quali i premi possono essere concessi.».