Art. 5 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata» 1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: «3. Le persone di cui al comma 2, che necessitano di riabilitazione finalizzata al reinserimento sociale o lavorativo, hanno diritto di usufruire, su indicazione clinica del Centro di salute mentale competente, di assistenza terapeutica all'interno di un alloggio condiviso, gestito dal Centro e per il quale sia stato stipulato un apposito contratto di locazione con l'IPES. 4. Il diritto di cui al comma 3 di godere di assistenza terapeutica presso una comunita' alloggio e' garantito indipendentemente dalla situazione economica degli interessati e per un periodo minimo di 12 mesi e massimo di 5 anni.». 2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «c) i componenti di famiglie il cui reddito superi quello di cui all'art. 58, comma 1, lettera d);». 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica retroattivamente dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5. 4. Dopo il comma 11 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 12 e 13: «12. Per tutte le abitazioni, che prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono state ammesse ad agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero dell'abitazione per il fabbisogno primario e per tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo l'entrata in vigore della predetta legge, il vincolo sociale e' di durata ventennale. 13. Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del vincolo.». 5. Il comma 1 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Le aree di edilizia abitativa agevolata sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 62.». 6. Il comma 5 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, il nulla osta per la cancellazione dell'annotazione del vincolo sociale dal libro fondiario e' rilasciato ai sensi dell'art. 68.». 7. I commi 5-ter e 8 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono abrogati. 8. Dopo il comma 5-ter dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente comma: «5-quater. I proprietari di alloggi realizzati su terreno agevolato, che prima dell'entrata in vigore del presente comma hanno chiesto, al comune competente, il pagamento dell'indennita' dovuta ai sensi del comma 5 nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma, possono ottenere, previo pagamento di quanto dovuto, la cancellazione anticipata del vincolo sociale ai sensi dell'art. 68.».