Art. 5 
 
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento
                 dell'edilizia abitativa agevolata» 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: 
  «3. Le persone di cui al comma 2, che necessitano di riabilitazione
finalizzata al reinserimento sociale o lavorativo, hanno  diritto  di
usufruire, su  indicazione  clinica  del  Centro  di  salute  mentale
competente, di assistenza  terapeutica  all'interno  di  un  alloggio
condiviso, gestito dal Centro e per il quale sia stato  stipulato  un
apposito contratto di locazione con l'IPES. 
  4. Il diritto di cui al comma 3 di godere di assistenza terapeutica
presso una comunita' alloggio e'  garantito  indipendentemente  dalla
situazione economica degli interessati e per un periodo minimo di  12
mesi e massimo di 5 anni.». 
  2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 32 della  legge  provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «c) i componenti di famiglie il cui reddito superi quello di  cui
all'art. 58, comma 1, lettera d);». 
  3. La disposizione di cui al comma 2  si  applica  retroattivamente
dalla data di entrata in vigore  della  legge  provinciale  18  marzo
2016, n. 5. 
  4. Dopo il  comma  11  dell'art.  62  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  sono  aggiunti  i
seguenti commi 12 e 13: 
  «12. Per tutte le abitazioni,  che  prima  dell'entrata  in  vigore
della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono  state  ammesse  ad
agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il
recupero dell'abitazione per il fabbisogno primario  e  per  tutti  i
terreni agevolati assegnati prima e dopo l'entrata  in  vigore  della
predetta legge, il vincolo sociale e' di durata ventennale. 
  13.  Agli  effetti  previsti  dal  comma  12  e   dalle   correlate
disposizioni, si applicano le norme  vigenti  prima  dell'entrata  in
vigore della legge provinciale 18  marzo  2016,  n.  5,  relative  al
secondo decennio di durata del vincolo.». 
  5. Il comma 1 dell'art. 86  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Le aree  di  edilizia  abitativa  agevolata  sono  soggette  al
vincolo sociale ventennale di edilizia  abitativa  agevolata  di  cui
all'art. 62.». 
  6. Il comma 5 dell'art. 86  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «5. Decorsi 20 anni dalla dichiarazione  di  effettiva  occupazione
dell'abitazione, il nulla osta per la cancellazione  dell'annotazione
del vincolo sociale  dal  libro  fondiario  e'  rilasciato  ai  sensi
dell'art. 68.». 
  7. I commi 5-ter e  8  dell'art.  86  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, sono abrogati. 
  8. Dopo il comma 5-ter dell'art.  86  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente comma: 
  «5-quater.  I  proprietari  di  alloggi   realizzati   su   terreno
agevolato, che prima dell'entrata in vigore del presente comma  hanno
chiesto, al comune competente, il pagamento dell'indennita' dovuta ai
sensi del comma 5 nella versione vigente prima dell'entrata in vigore
del presente comma, possono  ottenere,  previo  pagamento  di  quanto
dovuto, la cancellazione anticipata  del  vincolo  sociale  ai  sensi
dell'art. 68.».