Art. 6 
 
Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16  «Assistenza
                            farmaceutica» 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale  11  ottobre
2012, n. 16, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. La presente legge  disciplina  altresi'  l'esercizio  delle
funzioni amministrative in materia di distribuzione  all'ingrosso  di
farmaci.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale  11  ottobre
2012, n. 16, e' aggiunto il seguente comma: 
  «4. La giunta provinciale stabilisce le procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci  e  le
modalita' di vigilanza sull'osservanza delle  disposizioni  normative
in materia.». 
  3. L'art. 5 della legge provinciale 11  ottobre  2012,  n.  16,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 5 (Requisiti per la  distribuzione  dei  farmaci).  -  1.  La
giunta provinciale determina i  requisiti  organizzativi,  tecnici  e
strutturali degli esercizi  farmaceutici  e  commerciali  autorizzati
alla distribuzione dei farmaci al dettaglio e all'ingrosso.». 
  4. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art. 9-bis (Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci). -  1.
La Ripartizione  provinciale  sanita'  vigila  sull'osservanza  delle
disposizioni  di  legge  vigenti   da   parte   degli   esercizi   di
distribuzione all'ingrosso di farmaci. 
  2.  Le  ispezioni  sono  effettuate  da   un'apposita   commissione
ispettiva, di cui la giunta provinciale determina la composizione, la
durata in carica e l'attivita'.». 
  5. L'art. 11 della legge provinciale 11 ottobre  2012,  n.  16,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 11 (Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi  medici).
-  1.  L'Azienda  sanitaria  dell'Alto   Adige   individua   l'unita'
organizzativa  che  contabilizza  le  ricette  dei   farmaci   e   le
attestazioni riguardanti l'erogazione di materiale di  medicazione  e
di presidi terapeutici a carico del  Servizio  sanitario  provinciale
spedite dalle farmacie e dagli esercizi commerciali  convenzionati  e
le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e  amministrativo.
L'unita' organizzativa si avvale a tal fine dei dati delle ricette  e
attestazioni suindicate, trasmesse dalle farmacie  e  dagli  esercizi
commerciali in formato elettronico. 
  2. L'unita' organizzativa: 
  a)  adegua  la  propria  attivita'  alle  norme   in   materia   di
dematerializzazione delle ricette; 
  b)  effettua  l'istruttoria  connessa  ai   relativi   procedimenti
contenziosi; 
  c) trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale sanita',  ai
fini dell'attivita' di indirizzo e di programmazione,  tutti  i  dati
statistici riguardanti costi  ed  entita'  del  consumo  di  farmaci,
materiale di medicazione e di presidi terapeutici.». 
  6. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012,
n. 16, e' cosi' sostituito: 
  «2. La giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali,
il materiale di medicazione e i presidi terapeutici  e  stabilisce  i
criteri per la  loro  erogazione  e  prescrizione  quali  prestazioni
sanitarie aggiuntive a carico  del  Servizio  sanitario  provinciale.
L'Azienda sanitaria dell'Alto  Adige  garantisce  l'erogazione  delle
prestazioni  di  cui  sopra  tenuto  conto  delle  risorse  stanziate
sull'apposito capitolo del bilancio,  ottimizzando  le  modalita'  di
acquisto, di prescrizione e di erogazione e  potenziando  i  relativi
controlli. L'importo della spesa sostenuta e' liquidato sulla base di
apposite rendicontazioni presentate dall'Azienda sanitaria  dell'Alto
Adige.». 
  7. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 11  ottobre
2012, n. 16, e' aggiunto il seguente comma: 
  «3.  L'istituzione   di   dispensari   farmaceutici   puo'   essere
autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano  in  comuni  che  non
hanno i requisiti per l'apertura di una farmacia. I  criteri  per  la
concessione di dispensari farmaceutici sono stabiliti con regolamento
di esecuzione.». 
  8. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012,  n.  16,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 12-bis (Progetti per l'assistenza sanitaria). - 1. La  Giunta
provinciale   puo'   agevolare   progetti    specifici    nell'ambito
dell'assistenza sanitaria, realizzati dalle farmacie altoatesine. 
  2. Per i comuni o i centri abitati con  popolazione  fino  a  3.000
abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali  idonei
ai dispensari.». 
  9. Il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 11 ottobre 2012,
n. 16, e' cosi' sostituito: 
  «2. Tutte le funzioni amministrative connesse  all'attivita'  delle
farmacie, alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali  e
alla distribuzione all'ingrosso  di  farmaci  sono  esercitate  dalla
Ripartizione provinciale sanita'.».