Art. 7 
 
Modifiche della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3 «Interventi in
                       materia di dipendenze» 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18  maggio  2006,
n. 3, il numero «16» e' sostituito dal numero «18». 
  2. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n.  3,  e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di gioco d'azzardo). -  1.  Al
fine di tutelare determinate categorie di persone e di  prevenire  il
gioco  d'azzardo  patologico  ovvero  la  dipendenza  da  gioco,  per
l'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione  per
i giochi leciti individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773,  e  successive  modifiche,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 5-bis  della  legge  provinciale  13
maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all'art. 11 della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  limitazioni  spaziali  e
temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio  di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive  modifiche,  e
agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale  17  febbraio
2000, n. 7, e successive modifiche. 
  3. Su tutto il territorio provinciale e' vietata la collocazione di
«totem» presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici,
qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di
punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari.».