Art. 7 Modifiche della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3 «Interventi in materia di dipendenze» 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, il numero «16» e' sostituito dal numero «18». 2. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e' inserito il seguente articolo: «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di gioco d'azzardo). - 1. Al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il gioco d'azzardo patologico ovvero la dipendenza da gioco, per l'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione per i giochi leciti individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche. 3. Su tutto il territorio provinciale e' vietata la collocazione di «totem» presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari.».