Art. 8 Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 «Norme in materia di pubblico spettacolo» 1. Dopo il comma 1 dell'art. 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attivita' di accoglienza, assistenza e consulenza. La giunta provinciale puo' individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi.».