Art. 8 
 
Modifica della legge provinciale 13 maggio  1992,  n.  13  «Norme  in
                   materia di pubblico spettacolo» 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'art.  5-bis  della  legge  provinciale  13
maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
comma: 
  «1-bis. Per la  concessione  dell'autorizzazione  all'esercizio  di
sale da giochi e di attrazione ai sensi  del  comma  1  sono  inoltre
considerati  luoghi  sensibili  tutte  le   strutture   sanitarie   e
socio-assistenziali pubbliche e private  che  svolgono  attivita'  di
accoglienza, assistenza e  consulenza.  La  giunta  provinciale  puo'
individuare altri luoghi sensibili in cui non si  possono  mettere  a
disposizione giochi.».