Art. 8 Percorsi per l'accesso alla copertura 1. I percorsi per l'accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori e dei loro utensili da lavoro in condizioni di sicurezza nonche' impedire l'utilizzo ai soggetti non autorizzati. 2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi e' necessaria l'adozione delle seguenti misure: a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; b) deve essere garantita una illuminazione naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilita'; c) deve essere previsto un dimensionamento del percorso in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore; d) deve essere garantita un'altezza libera pari o superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza puo' essere ridotta fino ad un'altezza pari a 1,20 metri; e) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere realizzati per eliminare o ridurre il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o superfici non calpestabili; f) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite: 1) scale fisse o retrattili con le caratteristiche sotto riportate e nel rispetto dell'ordine di priorita' fornito: 1.1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo; 1.2) scale retrattili fisse a gradino; 1.3) scale fisse a chiocciola; 1.4) scale fisse a pioli preferibilmente con inclinazione minore o uguale a 75°; 2) per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l'immobile, e' ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell'edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all'operatore. In tali casi nell'ETC e' indicato il vano dell'edificio nel quale dette scale portatili sono custodite; 3) ascensori o montacarichi certificati anche per il trasporto di persone in quota in dotazione permanente all'edificio. 3. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di percorsi di accesso alla copertura di tipo permanente, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile, devono essere individuate idonee aree libere per la predisposizione di soluzioni provvisorie tra le quali: a) apparecchi di sollevamento per i quali siano previste dal produttore corrette procedure di sbarco in quota in sicurezza, quale piattaforma di lavoro elevabile, ovvero apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota, quali ascensore di cantiere; b) ponteggi fissi o movibili.