Allegato Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)). (Omissis). Art. 1. Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 245/2010 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)) e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Riparto delle risorse disponibili e criteri e modalita' di concessione ed erogazione dei contributi). - 1. I beneficiari presentano al Servizio competente la domanda di contributo, in conformita' alla vigente normativa in materia di bollo, corredata di preventivo di spesa e redatta secondo l'allegato C, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo allo stanziamento delle risorse finanziarie e, in ogni caso, antecedentemente al sostenimento delle spese. 2. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese preventivate ritenute ammissibili. 3. I contributi sono concessi, nella misura massima del 60 per cento della spesa preventivata ritenuta ammissibile, con decreto del Direttore del Servizio competente da adottarsi entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande. Qualora le relative risorse finanziarie siano stanziate unicamente con legge regionale di assestamento del bilancio, il termine di novanta giorni e' ridotto a quarantacinque. 4. I beneficiari presentano la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il PVD. Qualora il beneficiario del contributo sia l'associazione della riserva di caccia o l'azienda faunistico-venatoria che esprime il Presidente del distretto venatorio avente la natura dei soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale 7/2000, la rendicontazione e' redatta secondo l'allegato D. 5. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione in misura non inferiore al 5 per cento delle rendicontazioni pervenute. 6. I contributi sono erogati con decreto del Direttore del Servizio competente, da adottarsi entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni, nella misura massima del 60 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile. 7. Nel caso di ulteriore disponibilita' delle risorse finanziarie nell'esercizio di presentazione della domanda di cui al comma 1, il contributo e' concesso ed erogato, sulla base di tale domanda, sino alla concorrenza della misura massima di cui al comma 6, con decreto del Direttore del Servizio competente da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo allo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie.». Art. 2. Sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 245/2010 1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 245/2010 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 3. Sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 245/2010 1. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 245/2010 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno 2016, la domanda di contributo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 245/2010, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento, e' presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 2. Per l'anno 2016, i contributi sono concessi entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, la rendicontazione e' presentata entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi e i contributi sono erogati entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Parte di provvedimento in formato grafico