Allegato 
 
Regolamento di modifica al decreto del Presidente  della  Regione  16
  novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalita'  per
  l'erogazione  dei  contributi  all'Associazione  della  riserva  di
  caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del  distretto
  venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1,
  lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni
  per la programmazione faunistica e per  l'esercizio  dell'attivita'
  venatoria)). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                      Sostituzione dell'art. 8 
          del decreto del Presidente della Regione 245/2010 
 
    1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 16  novembre
2010,  n.  245  (Regolamento  recante   criteri   e   modalita'   per
l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di  caccia
o  ad  altro  soggetto  che  esprime  il  Presidente  del   distretto
venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39,  comma  1,
lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008,  n.  6  (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria)) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 8 (Riparto delle risorse disponibili e criteri e  modalita'
di concessione ed erogazione dei  contributi).  -  1.  I  beneficiari
presentano al  Servizio  competente  la  domanda  di  contributo,  in
conformita' alla vigente normativa in materia di bollo, corredata  di
preventivo di spesa e redatta secondo l'allegato  C,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  dell'avviso  relativo  allo   stanziamento   delle   risorse
finanziarie e, in ogni caso, antecedentemente al  sostenimento  delle
spese. 
    2. Le risorse disponibili sono ripartite  fra  i  beneficiari  in
modo proporzionale alle spese preventivate ritenute ammissibili. 
    3. I contributi sono concessi, nella misura massima  del  60  per
cento della spesa preventivata ritenuta ammissibile, con decreto  del
Direttore del Servizio competente da adottarsi entro  novanta  giorni
dal  termine  finale  di  presentazione  delle  domande.  Qualora  le
relative risorse finanziarie siano  stanziate  unicamente  con  legge
regionale di assestamento del bilancio, il termine di novanta  giorni
e' ridotto a quarantacinque. 
    4. I beneficiari presentano la rendicontazione dell'intera  spesa
sostenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II,  capo
III, della legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), entro sessanta  giorni  dall'adozione  della  deliberazione
della Giunta regionale che approva il PVD.  Qualora  il  beneficiario
del contributo sia l'associazione della riserva di caccia o l'azienda
faunistico-venatoria  che  esprime  il   Presidente   del   distretto
venatorio avente la natura dei soggetti  di  cui  all'art.  43  della
legge  regionale  7/2000,  la  rendicontazione  e'  redatta   secondo
l'allegato D. 
    5. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a  campione
in  misura  non  inferiore  al  5  per  cento  delle  rendicontazioni
pervenute. 
    6. I contributi  sono  erogati  con  decreto  del  Direttore  del
Servizio competente, da adottarsi entro novanta  giorni  dal  termine
finale di presentazione delle rendicontazioni, nella  misura  massima
del 60 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile. 
    7. Nel caso di ulteriore disponibilita' delle risorse finanziarie
nell'esercizio di presentazione della domanda di cui al comma  1,  il
contributo e' concesso ed erogato, sulla base di tale  domanda,  sino
alla concorrenza della misura massima di cui al comma 6, con  decreto
del Direttore del Servizio  competente  da  adottarsi  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  dell'avviso  relativo  allo  stanziamento  delle   ulteriori
risorse finanziarie.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                    Sostituzione dell'allegato C 
          al decreto del Presidente della Regione 245/2010 
 
    1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione  245/2010
e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                    Sostituzione dell'allegato D 
          al decreto del Presidente della Regione 245/2010 
 
    1. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione  245/2010
e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per l'anno 2016, la domanda di contributo di  cui  all'art.  8
del decreto del Presidente della Regione  245/2010,  come  sostituito
dall'art. 1 del presente regolamento, e' presentata entro il  termine
di trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
regolamento. 
    2. Per l'anno 2016,  i  contributi  sono  concessi  entro  trenta
giorni  dal  termine  finale  di  presentazione  delle  domande,   la
rendicontazione e' presentata entro il termine fissato dai decreti di
concessione dei contributi e i contributi sono erogati  entro  trenta
giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  della  sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico