(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 91 - Speciale - del 24 giugno 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo: Art. 1 I servizi minimi 1. La Regione assicura, nei limiti delle disponibilita' del Fondo Regionale Trasporti di cui all'art. 28-bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) e successive modifiche e integrazioni, i servizi minimi regionali e comunali, individuati tenendo conto dei criteri di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei criteri indicati dall'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati a razionalizzare e renderne efficiente sia la programmazione sia la gestione, anche al fine del riparto delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale Trasporti. 2. Fino all'approvazione del nuovo assetto ordinamentale del settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni, la rete dei servizi minimi e' definita dai servizi di trasporto regionale e comunale, individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) e successive modifiche e integrazioni, assistiti da contributi di esercizio o corrispettivi contrattuali ovvero da trasferimenti a carico del Fondo Regionale Trasporti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta del Dipartimento competente per materia, il documento di ricognizione dei predetti servizi minimi previa intesa con gli enti locali da raggiungersi ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16 del decreto legislativo 422/1997. Il Documento di ricognizione e' presentato al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.