(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  91
                  - Speciale - del 24 giugno 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge  e  ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo: 
                               Art. 1 
 
                          I servizi minimi 
 
  1. La Regione assicura, nei limiti delle disponibilita'  del  Fondo
Regionale Trasporti di cui all'art. 28-bis della legge  regionale  10
gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie  per  la  redazione  del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo
(Legge  Finanziaria  Regionale  2013))  e  successive   modifiche   e
integrazioni, i servizi  minimi  regionali  e  comunali,  individuati
tenendo conto dei criteri di cui all'art. 16 del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento  alle  regioni  ed  agli  enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e
successive modifiche e integrazioni,  nonche'  dei  criteri  indicati
dall'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  finalizzati  a  razionalizzare  e
renderne efficiente sia la programmazione sia la gestione,  anche  al
fine  del  riparto  delle  risorse  trasferite  dal  Fondo  Nazionale
Trasporti. 
  2.  Fino  all'approvazione  del  nuovo  assetto  ordinamentale  del
settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della
legge regionale 23 dicembre 1998, n.  152  (Norme  per  il  trasporto
pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni, la  rete  dei
servizi minimi e' definita  dai  servizi  di  trasporto  regionale  e
comunale, individuati all'esito delle procedure poste in  essere  nel
rispetto del capo VI della legge regionale  10  gennaio  2011,  n.  1
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2011
e pluriennale 2011-2013  della  Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria
Regionale 2011)) e successive modifiche e integrazioni, assistiti  da
contributi  di  esercizio  o  corrispettivi  contrattuali  ovvero  da
trasferimenti a carico del Fondo Regionale  Trasporti.  Entro  trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la  Giunta
regionale  approva,  su  proposta  del  Dipartimento  competente  per
materia, il documento di ricognizione  dei  predetti  servizi  minimi
previa intesa con gli enti locali da raggiungersi ai sensi  dell'art.
13 della legge regionale 11  dicembre  2007,  n.  41  (Istituzione  e
disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e nel  rispetto  dei
criteri di cui all'art.  16  del  decreto  legislativo  422/1997.  Il
Documento di ricognizione e' presentato al  Consiglio  regionale  per
l'approvazione definitiva.