Art. 2 
 
                     Modifiche alla L.R. 11/2007 
 
  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29
maggio  2007,  n.  11   (Disciplina   dei   servizi   automobilistici
commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale)
sono soppresse le seguenti  parole:  «essenziali  di  cui  alla legge
regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il  trasporto  pubblico
locale) e successive modificazioni». 
  2. La lettera m) del comma 2  dell'art.  3  della  legge  regionale
11/2007 e' sostituita dalla seguente: 
    «m) proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si
sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi,  anche  ai
fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica. A tal fine il
servizio proposto non prevede  relazioni  di  traffico  comprese  nei
programmi di esercizio dei servizi minimi.». 
  3. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 4  della  legge  regionale
11/2007 sono soppresse le seguenti parole: «essenziali  di  cui  alla
legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni».