Art. 2 Modifiche alla L.R. 11/2007 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) sono soppresse le seguenti parole: «essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni». 2. La lettera m) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 11/2007 e' sostituita dalla seguente: «m) proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi.». 3. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11/2007 sono soppresse le seguenti parole: «essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni».