Art. 3 Modifiche alla L.R. 1/2011 1. All'art. 64 della legge regionale 1/2011, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: «6 bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara. 6-ter. A far data dall'entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni: a) controllo della sicurezza e della regolarita' del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneita' del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate; b) approvazione dei piani per la mobilita' previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali; c) funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino; d) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino.».