Art. 3 
 
                     Modifiche alla L.R. 1/2011 
 
  1. All'art. 64 della legge regionale 1/2011, dopo il comma  6  sono
aggiunti i seguenti commi: 
    «6 bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara. 
      6-ter. A far data dall'entrata in vigore della  presente  norma
il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni: 
        a) controllo della sicurezza e della regolarita' del servizio
di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneita' del percorso,
delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate; 
        b) approvazione dei piani per  la  mobilita'  previsti  dalla
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e  dei
piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali; 
        c) funzione di  programmazione  dei  servizi  sulla  rete  di
competenza di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a)  della  legge
regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il  trasporto  pubblico
locale), in base al principio della massima integrazione dei  servizi
di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino; 
        d) istituzione  di  eventuali  servizi  aggiuntivi  a  quelli
previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del  proprio
bilancio e programmazione degli stessi in  base  al  principio  della
massima integrazione  dei  servizi  di  area  urbana  con  i  servizi
suburbani ed interurbani di bacino.».