Art. 10 Disposizioni per la vendita del pane nel panificio 1. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui e' stato concluso il processo produttivo. 2. Il pane conservato e' posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonche' le eventuali modalita' di conservazione e di consumo. 3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 2 devono essere esposti in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente. 4. E' obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione. 5. E' vietato utilizzare la denominazione di «pane fresco» o di «pane conservato», anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalita' di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati nell'art. 9. 6. E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore. 7. E' consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purche' l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi e' consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.