Art. 10 
 
         Disposizioni per la vendita del pane nel panificio 
 
  1. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata
in cui e' stato concluso il processo produttivo. 
  2. Il  pane  conservato  e'  posto  in  vendita  con  una  dicitura
aggiuntiva che ne evidenzi lo stato  e  il  metodo  di  conservazione
utilizzato, il giorno di produzione, nonche' le  eventuali  modalita'
di conservazione e di consumo. 
  3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al  comma  2  devono
essere esposti in scomparti appositamente riservati e  devono  essere
chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della
normativa nazionale vigente. 
  4. E' obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati
il  pane  fresco  rispetto  al  pane  ottenuto  dagli  intermedi   di
panificazione. 
  5. E' vietato utilizzare la denominazione di  «pane  fresco»  o  di
«pane  conservato»,  anche  se   accompagnata   da   integrazioni   e
specificazioni, per identificare prodotti  che  si  differenziano  in
modo sostanziale, per modalita' di composizione o  per  procedura  di
fabbricazione, da quelli indicati nell'art. 9. 
  6. E' fatto obbligo al venditore di pane precotto  o  congelato  di
esporre l'etichetta contenente la dicitura  relativa  all'indicazione
del luogo di provenienza  del  prodotto  e  la  ragione  sociale  del
produttore. 
  7. E' consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche,  nelle
costruzioni stabili e nei  negozi  mobili,  purche'  l'esercente  sia
dotato di appositi banchi di esposizione con  idonee  caratteristiche
igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi e' consentita  solo  la
vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.