Art. 11 Elenco regionale delle specialita' da forno tipiche della tradizione abruzzese 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei produttori e panificatori, aggiorna l'elenco regionale individuando le specialita' da forno tipiche della tradizione da inserirvi.