Art. 11 
 
Elenco regionale delle specialita' da forno tipiche della  tradizione
                              abruzzese 
 
  1. La Giunta regionale,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sentite le  associazioni  dei
produttori e panificatori, aggiorna l'elenco  regionale  individuando
le specialita' da forno tipiche della tradizione da inserirvi.