Art. 14 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque eserciti l'attivita' di panificazione senza  presentare
la  SCIA,  ai  sensi  dell'art.  8,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  un  minimo  di  euro
1.500,00 ad un massimo di euro 4.500,00 ed  alla  chiusura  immediata
del panificio. 
  2. L'imprenditore che esercita l'attivita' di  panificazione  senza
l'indicazione del Responsabile dell'attivita'  produttiva,  ai  sensi
dell'art. 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da un minimo di euro 1.500,00  ad  un  massimo  di  euro
4.500,00. 
  3. Il Responsabile  dell'attivita'  produttiva  che  non  ottempera
all'obbligo formativo di cui all'art. 4, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  un  minimo  di  euro
1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00. 
  4. Il Responsabile  dell'attivita'  produttiva  che  non  ottempera
all'aggiornamento professionale di cui all'art. 7, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  un  minimo  di
euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.