Art. 14 Sanzioni 1. Chiunque eserciti l'attivita' di panificazione senza presentare la SCIA, ai sensi dell'art. 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 4.500,00 ed alla chiusura immediata del panificio. 2. L'imprenditore che esercita l'attivita' di panificazione senza l'indicazione del Responsabile dell'attivita' produttiva, ai sensi dell'art. 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 4.500,00. 3. Il Responsabile dell'attivita' produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'art. 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00. 4. Il Responsabile dell'attivita' produttiva che non ottempera all'aggiornamento professionale di cui all'art. 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.