Art. 15 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della  presente
legge comunicano al SUAP competente  per  territorio,  entro  novanta
giorni  dalla   stessa   data,   il   nominativo   del   Responsabile
dell'attivita' produttiva,  ai  fini  dell'annotazione  nel  registro
delle imprese. Qualora per  ogni  panificio  sussistano  piu'  unita'
operative  in  cui  avviene  la  panificazione,  e'   comunicato   il
nominativo del Responsabile dell'attivita' produttiva per  ognuna  di
esse. 
  2.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente   legge,   i
Responsabili dell'attivita' produttiva sono  tenuti  alla  formazione
obbligatoria  entro  il  termine  massimo  di   dodici   mesi   dalla
definizione dei corsi. 
  3. I  Responsabili  dell'attivita'  produttiva  che  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei  cinque  anni
precedenti attivita' di panificazione per un periodo inferiore a  tre
anni, ma  superiore  a  dodici  mesi,  sono  tenuti  alla  formazione
obbligatoria  entro  il  termine  massimo  di   dodici   mesi   dalla
definizione dei corsi. Il percorso formativo e'  ridotto  rispetto  a
quello previsto per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4  secondo
le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 3.