Art. 15 Disposizioni transitorie 1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del Responsabile dell'attivita' produttiva, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. Qualora per ogni panificio sussistano piu' unita' operative in cui avviene la panificazione, e' comunicato il nominativo del Responsabile dell'attivita' produttiva per ognuna di esse. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, i Responsabili dell'attivita' produttiva sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi. 3. I Responsabili dell'attivita' produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attivita' di panificazione per un periodo inferiore a tre anni, ma superiore a dodici mesi, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi. Il percorso formativo e' ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 3.