Art. 17 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  «Bollettino
Ufficiale della Regione». E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 
    L'Aquila, addi' 9 giugno 2016 
 
                              D'ALFONSO 
 
(Omissis).