Art. 2 
 
             Definizione dell'attivita' di panificazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 223/2006 convertito dalla
legge 248/2006, la denominazione di panificio e'  da  riservare  alle
imprese che svolgono l'intero ciclo di  produzione  del  pane,  dalla
lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale. 
  2. Ai fini di cui alla presente legge, l'impresa  di  panificazione
e' l'azienda di panificazione intesa come  il  complesso  di  beni  e
servizi organizzati dall'imprenditore  per  la  produzione  di  pane,
impasti da pane, pizze, focacce, prodotti da forno  dolci  e  salati,
pasticceria fresca. 
  3.  L'impresa  di  cui  al   comma   2   nomina   un   Responsabile
dell'attivita' produttiva. Qualora  l'impresa  possieda  piu'  unita'
operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse,  viene
indicato un Responsabile dell'attivita' produttiva. 
  4. Il panificio puo' svolgere anche: 
    a) attivita' di produzione e vendita di  prodotti  da  forno,  di
impasti  e  di  prodotti  semilavorati   refrigerati,   congelati   o
surgelati; 
    b) attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il
consumo  immediato  con  esclusione   del   servizio   assistito   di
somministrazione, nelle forme e secondo  le  modalita'  di  cui  alla
normativa  vigente  in  materia  di   esercizio   dell'attivita'   di
somministrazione di alimenti  e  bevande  e  con  l'osservanza  delle
prescrizioni igienico-sanitarie. 
  5. L'esercizio commerciale che si  limita  al  completamento  della
cottura del prodotto intermedio di panificazione non  e'  considerato
impresa di panificazione. 
  6. L'esercizio commerciale che attiva al suo interno un'impresa  di
panificazione, cosi' come definita dai commi 1, 2, 3 e 4,  e'  tenuto
alla nomina del Responsabile dell'attivita' produttiva.