Art. 2 Definizione dell'attivita' di panificazione 1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 223/2006 convertito dalla legge 248/2006, la denominazione di panificio e' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale. 2. Ai fini di cui alla presente legge, l'impresa di panificazione e' l'azienda di panificazione intesa come il complesso di beni e servizi organizzati dall'imprenditore per la produzione di pane, impasti da pane, pizze, focacce, prodotti da forno dolci e salati, pasticceria fresca. 3. L'impresa di cui al comma 2 nomina un Responsabile dell'attivita' produttiva. Qualora l'impresa possieda piu' unita' operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse, viene indicato un Responsabile dell'attivita' produttiva. 4. Il panificio puo' svolgere anche: a) attivita' di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati; b) attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato con esclusione del servizio assistito di somministrazione, nelle forme e secondo le modalita' di cui alla normativa vigente in materia di esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 5. L'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione non e' considerato impresa di panificazione. 6. L'esercizio commerciale che attiva al suo interno un'impresa di panificazione, cosi' come definita dai commi 1, 2, 3 e 4, e' tenuto alla nomina del Responsabile dell'attivita' produttiva.