Art. 3 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente legge e nel rispetto delle normativa statale ed europea,  la
Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per  l'approvazione,
il regolamento con il quale sono disciplinati tra l'altro: 
    a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura; 
    b)  l'utilizzo  delle  denominazioni  di  panificio,   forno   di
qualita', pane fresco e pane conservato; 
    c)   la   commercializzazione   del   prodotto   intermedio    di
panificazione,  la  commercializzazione  del  pane   ottenuto   dalla
lievitazione e cottura, ovvero dalla  sola  cottura  di  un  prodotto
intermedio di panificazione, nonche' la commercializzazione del  pane
sfuso; 
    d) i casi di sospensione dell'attivita' di panificazione; 
    e) i contenuti, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi
di formazione previsti nella presente legge; 
    f) gli indirizzi generali  relativi  alle  caratteristiche  degli
accordi e dei programmi di filiera di cui all'art. 11.