Art. 3 Disposizioni attuative 1. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e nel rispetto delle normativa statale ed europea, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il regolamento con il quale sono disciplinati tra l'altro: a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura; b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualita', pane fresco e pane conservato; c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonche' la commercializzazione del pane sfuso; d) i casi di sospensione dell'attivita' di panificazione; e) i contenuti, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione previsti nella presente legge; f) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'art. 11.