Art. 4 Responsabile dell'attivita' di panificazione 1. La Regione Abruzzo valorizza la professionalita' del Responsabile dell'attivita' produttiva attraverso la definizione di percorsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale. 2. Il Responsabile dell'attivita' produttiva e' assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dall'inizio dell'attivita' d'impresa, secondo le modalita' di cui all'art. 6. Il Responsabile dell'attivita' produttiva e' il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della SCIA, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto. 3. Al Responsabile dell'attivita' produttiva e' affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' la qualita' del prodotto finito. Al Responsabile dell'attivita' produttiva e', altresi', demandato l'onere di garantire la tracciabilita' di tutti gli ingredienti impiegati nella produzione del pane, avendo cura che, nell'etichetta illustrativa del prodotto finito, sia indicato ogni singolo ingrediente e la sua provenienza, nei casi previsti e nel rispetto della normativa vigente. 4. Le imprese che intendono svolgere l'attivita' in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5.