Art. 4 
 
            Responsabile dell'attivita' di panificazione 
 
  1.  La  Regione   Abruzzo   valorizza   la   professionalita'   del
Responsabile dell'attivita' produttiva attraverso la  definizione  di
percorsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale. 
  2. Il Responsabile dell'attivita' produttiva e'  assoggettato  alla
formazione  obbligatoria  entro  il  termine  massimo  di  sei   mesi
dall'inizio dell'attivita' d'impresa, secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6. Il Responsabile dell'attivita' produttiva e' il titolare,
collaboratore  familiare,  socio   o   lavoratore   dell'impresa   di
panificazione   che,   su   specifica   designazione    del    legale
rappresentante dell'impresa  stessa,  da effettuarsi  all'atto  della
presentazione della SCIA, presta  in  misura  prevalente  la  propria
opera nell'ambito dello stesso impianto. 
  3. Al Responsabile dell'attivita' produttiva e' affidato il compito
di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale,
l'utilizzo di  materie  prime  in  conformita'  alle  norme  vigenti,
l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi
di lavoro, nonche' la qualita' del prodotto finito.  Al  Responsabile
dell'attivita'  produttiva  e',  altresi',   demandato   l'onere   di
garantire la tracciabilita' di tutti gli ingredienti impiegati  nella
produzione del pane, avendo cura che, nell'etichetta illustrativa del
prodotto finito, sia indicato  ogni  singolo  ingrediente  e  la  sua
provenienza,  nei  casi  previsti  e  nel  rispetto  della  normativa
vigente. 
  4. Le imprese che  intendono  svolgere  l'attivita'  in  forma  non
artigiana indicano nella SCIA il  soggetto  esterno  in  possesso  di
almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5.