Art. 5 
 
      Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di panificazione 
 
  1. Per poter  svolgere  l'attivita'  di  panificazione  i  soggetti
interessati  devono   aver   conseguito   l'idoneita'   all'esercizio
dell'attivita' di «panificatore» attraverso: 
    a) la partecipazione a corsi  di  formazione  disciplinati  dalla
normativa  vigente  e  nel  rispetto  degli  standard   relativi   al
conseguimento  della  qualifica  di   «Operatore   di   panificio   e
pastificio»  gia'  disciplinati  con   deliberazione   della   Giunta
regionale  6  maggio  2011,  n.   306   (Definizione   della   figura
professionale di «Operatore di panificio e pastificio» e approvazione
degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il
conseguimento della qualifica); 
    b) acquisizione di qualifica professionale ai  fini  contrattuali
conseguita a seguito del rapporto di apprendistato. 
  2. La formazione professionale prevista al comma 1, lettere a) e b)
puo' essere somministrata: 
    a) dalle Agenzie formative regolarmente  accreditate  e  iscritte
nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo  per
le macrotipologie "Formazione Continua" e "Formazione Superiore"; 
    b) dai C.A.T (Centri di  Assistenza  Tecnica)  e  altri  soggetti
autorizzati iscritti nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla
Regione Abruzzo ad espletare specifica attivita' formativa. 
  I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere in possesso di
laboratori attrezzati e riproducenti «laboratori  di  imprese  reali»
per la formazione pratica comunque necessaria. 
  3. L'attivita' di panificazione puo'  essere  svolta  altresi'  dai
soggetti aventi i seguenti requisiti: 
    a)     diploma     di     istruzione     secondaria     superiore
tecnico-professionale  di   durata   quinquennale   in   materie   di
panificazione; 
    b) diploma di qualifica di istruzione  professionale  in  materie
attinenti  l'attivita'  di  panificazione  conseguito   nel   sistema
d'istruzione professionale, integrato  da  un  periodo  di  attivita'
lavorativa di panificazione di almeno  un  anno  presso  imprese  del
settore; 
    c) attivita' lavorativa di panificazione prestata, per un periodo
non inferiore a tre anni, presso imprese del settore, in qualita'  di
titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o
di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attivita'
deve essere  accertata  presso  l'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l'impiego o la Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato e  Agricoltura  (CCIAA)  competenti
per territorio.