Art. 5 Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di panificazione 1. Per poter svolgere l'attivita' di panificazione i soggetti interessati devono aver conseguito l'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di «panificatore» attraverso: a) la partecipazione a corsi di formazione disciplinati dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard relativi al conseguimento della qualifica di «Operatore di panificio e pastificio» gia' disciplinati con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2011, n. 306 (Definizione della figura professionale di «Operatore di panificio e pastificio» e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica); b) acquisizione di qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato. 2. La formazione professionale prevista al comma 1, lettere a) e b) puo' essere somministrata: a) dalle Agenzie formative regolarmente accreditate e iscritte nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo per le macrotipologie "Formazione Continua" e "Formazione Superiore"; b) dai C.A.T (Centri di Assistenza Tecnica) e altri soggetti autorizzati iscritti nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo ad espletare specifica attivita' formativa. I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere in possesso di laboratori attrezzati e riproducenti «laboratori di imprese reali» per la formazione pratica comunque necessaria. 3. L'attivita' di panificazione puo' essere svolta altresi' dai soggetti aventi i seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria superiore tecnico-professionale di durata quinquennale in materie di panificazione; b) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attivita' di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attivita' lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore; c) attivita' lavorativa di panificazione prestata, per un periodo non inferiore a tre anni, presso imprese del settore, in qualita' di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attivita' deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l'impiego o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competenti per territorio.