Art. 6 Formazione del Responsabile dell'attivita' produttiva 1. Il Responsabile dell'attivita' produttiva e' assoggettato a un corso di formazione riconosciuto dalla Giunta regionale con verifica finale di apprendimento. I contenuti e la durata del corso, nonche' l'individuazione degli altri titoli professionali inerenti la materia della panificazione validi ai fini della presente legge, sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 3. 2. Non e' assoggettato al corso di cui al comma 1 il Responsabile dell'attivita' produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti; b) aver esercitato per almeno tre anni l'attivita' di panificazione in qualita' di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo; c) i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 3, lettere a), b) e c). 3. Il Responsabile dell'attivita' produttiva svolge la propria attivita' in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione. 4. Coloro che svolgono l'attivita' di Responsabile dell'attivita' produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 2, partecipano, con cadenza periodica, ad attivita' di aggiornamento professionale, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.