Art. 6 
 
        Formazione del Responsabile dell'attivita' produttiva 
 
  1. Il Responsabile dell'attivita' produttiva e' assoggettato  a  un
corso di formazione riconosciuto dalla Giunta regionale con  verifica
finale di apprendimento. I contenuti e la durata del  corso,  nonche'
l'individuazione degli altri titoli professionali inerenti la materia
della  panificazione  validi  ai  fini  della  presente  legge,  sono
stabiliti con il regolamento di cui all'art. 3. 
  2. Non e' assoggettato al corso di cui al comma 1  il  Responsabile
dell'attivita' produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti
requisiti: 
    a) aver prestato la propria opera  per  almeno  tre  anni  presso
un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere  o
una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti; 
    b)  aver  esercitato  per  almeno   tre   anni   l'attivita'   di
panificazione  in  qualita'  di  collaboratore  familiare   o   socio
prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo; 
    c) i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma  3,  lettere
a), b) e c). 
  3. Il Responsabile  dell'attivita'  produttiva  svolge  la  propria
attivita'  in  completa  autonomia   relativamente   alla   gestione,
organizzazione e attuazione della produzione. 
  4. Coloro che svolgono l'attivita' di  Responsabile  dell'attivita'
produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 2,  partecipano,  con
cadenza  periodica,  ad  attivita'  di  aggiornamento  professionale,
secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.