Art. 7 Aggiornamento professionale obbligatorio 1. Al fine di mantenere integre le capacita' e le competenze per l'esercizio della panificazione e per la necessaria manutenzione delle stesse, tenendo conto anche delle eventuali modificazioni normative, ma soprattutto delle modificazioni del mercato nonche' per il sostegno e la valorizzazione di prodotti tradizionali regionali, e' previsto un percorso di formazione obbligatoria finalizzato all'adeguamento delle conoscenze tecnico-professionali in materia soprattutto di norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonche' sotto gli aspetti dell'utilizzo delle materie prime in conformita' alle norme vigenti e della garanzia della qualita' del prodotto finito. 2. Coloro che svolgono l'attivita' di Responsabile dell'attivita' produttiva, nonche' gli altri addetti ed i collaboratori che partecipano al processo produttivo, frequentano periodicamente, con cadenza quadriennale, corsi di aggiornamento professionale della durata minima di cinquanta ore. 3. La formazione prevista dal presente articolo e' erogata: a) dalle Agenzie formative regolarmente accreditate e iscritte nell'Elenco dei soggetti giuridici accreditati nella Regione Abruzzo per le macrotipologie «Formazione Continua» e «Formazione Superiore»; b) dai C.A.T (Centri di Assistenza Tecnica) e altri soggetti autorizzati iscritti nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo ad espletare specifica attivita' formativa. 4. I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere in possesso di laboratori attrezzati e riproducenti «laboratori di imprese reali» per la necessaria formazione pratica.