Art. 7 
 
              Aggiornamento professionale obbligatorio 
 
  1. Al fine di mantenere integre le capacita' e  le  competenze  per
l'esercizio della panificazione  e  per  la  necessaria  manutenzione
delle stesse,  tenendo  conto  anche  delle  eventuali  modificazioni
normative, ma soprattutto delle modificazioni del mercato nonche' per
il sostegno e la valorizzazione di prodotti  tradizionali  regionali,
e'  previsto  un  percorso  di  formazione  obbligatoria  finalizzato
all'adeguamento delle  conoscenze  tecnico-professionali  in  materia
soprattutto di norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi  di
lavoro nonche' sotto gli aspetti dell'utilizzo delle materie prime in
conformita' alle norme vigenti e della garanzia  della  qualita'  del
prodotto finito. 
  2. Coloro che svolgono l'attivita' di  Responsabile  dell'attivita'
produttiva,  nonche'  gli  altri  addetti  ed  i  collaboratori   che
partecipano al processo produttivo, frequentano  periodicamente,  con
cadenza quadriennale,  corsi  di  aggiornamento  professionale  della
durata minima di cinquanta ore. 
  3. La formazione prevista dal presente articolo e' erogata: 
    a) dalle Agenzie formative regolarmente  accreditate  e  iscritte
nell'Elenco dei soggetti giuridici accreditati nella Regione  Abruzzo
per le macrotipologie «Formazione Continua» e «Formazione Superiore»; 
    b) dai C.A.T (Centri di  Assistenza  Tecnica)  e  altri  soggetti
autorizzati iscritti nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla
Regione Abruzzo ad espletare specifica attivita' formativa. 
  4. I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere in possesso
di laboratori attrezzati e riproducenti «laboratori di imprese reali»
per la necessaria formazione pratica.