Art. 8 
 
              Esercizio dell'attivita' di panificazione 
 
  1.  L'apertura  di  un  nuovo  panificio,  il  trasferimento  e  la
trasformazione  di  panifici   gia'   esistenti   sono   soggetti   a
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA),  ai   sensi
dell'art. 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi),  al  Comune  competente  per  territorio,
tramite lo sportello unico per le  attivita'  produttive  (SUAP).  La
SCIA  e'  corredata  anche  dall'indicazione   del   nominativo   del
Responsabile  dell'attivita'  produttiva,  dall'autorizzazione  della
competente  Azienda  sanitaria  locale   in   merito   ai   requisiti
igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in  atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e  dal  permesso  di  agibilita'  dei
locali. E' comunque consentita ai titolari di impianti l'attivita' di
vendita e di somministrazione dei prodotti di propria produzione  per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi  dell'Azienda
e  con  l'osservanza  delle  prescrizioni  igienico-sanitarie  e  con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. 
  2. L'indicazione  del  Responsabile  dell'attivita'  produttiva  e'
comunicata dal SUAP alla Camera di commercio, industria,  artigianato
e  agricoltura   (CCIAA)   competente   per   territorio,   ai   fini
dell'annotazione nel registro delle imprese. 
  3. L'intero ciclo produttivo  dell'attivita'  di  panificazione  si
svolge nella stessa Azienda.