Art. 8 Esercizio dell'attivita' di panificazione 1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici gia' esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP). La SCIA e' corredata anche dall'indicazione del nominativo del Responsabile dell'attivita' produttiva, dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali. E' comunque consentita ai titolari di impianti l'attivita' di vendita e di somministrazione dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'Azienda e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. 2. L'indicazione del Responsabile dell'attivita' produttiva e' comunicata dal SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. 3. L'intero ciclo produttivo dell'attivita' di panificazione si svolge nella stessa Azienda.