Art. 9 
 
                Disposizioni per la liberalizzazione 
                dell'attivita' di produzione di pane 
 
  1. Al fine di favorire la promozione  di  un  assetto  maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia  accessibilita'  dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,   in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  2  ter,   del
decreto-legge  223/2006,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 248/2006, e' stabilito che: 
    a) la denominazione di «panificio» e' riservata alle imprese  che
svolgono l'intero ciclo di produzione  del  pane,  dalla  lavorazione
delle materie prime alla cottura finale; 
    b) la  denominazione  di  «pane  fresco»  e'  riservata  al  pane
prodotto  secondo  un  processo  di  produzione  continuo,  privo  di
interruzioni finalizzate al congelamento, alla  surgelazione  o  alla
conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti  intermedi
della  panificazione  e  degli  impasti,  fatto  salvo  l'impiego  di
tecniche  di  lavorazione  finalizzate  al  solo  rallentamento   del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro  un  termine  che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale; 
  c) l'adozione della dicitura «pane  conservato»  con  l'indicazione
dello  stato  o  del  metodo  di  conservazione   utilizzato,   delle
specifiche modalita' di confezionamento e di vendita,  nonche'  delle
eventuali modalita' di conservazione e consumo.