Art. 9 Disposizioni per la liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane 1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 ter, del decreto-legge 223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 248/2006, e' stabilito che: a) la denominazione di «panificio» e' riservata alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; b) la denominazione di «pane fresco» e' riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale; c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e consumo.