Art. 2 
 
                 Indennizzo e prevenzione dei danni 
 
  1. Per le  finalita'  indicate  nell'art.  1,  la  Regione  Abruzzo
provvede all'indennizzo dei danni causati dall'Orso  bruno  marsicano
(Ursus arctos marsicanus) alle colture ed  al  patrimonio  zootecnico
verificatisi esclusivamente all'esterno dei perimetri che  delimitano
i Parchi nazionali e regionali nei confronti di coloro che non  siano
in possesso della qualifica di  imprenditore  agricolo  professionale
(IAP). 
  2. L'indennizzo e' determinato sulla base di principi equitativi  e
dei prezzi di mercato di  riferimento  disciplinati  ai  sensi  della
legge regionale 24 giugno  2003,  n.  10  (Individuazione  di  specie
animali di notevole  interesse  faunistico  e  disciplina  dei  danni
causati dalla fauna selvatica), assumendo come valore di  riferimento
l'entita' del danno accertato attraverso  specifici  sopralluoghi  di
verifica ed accertamento effettuati  dal  servizio  del  dipartimento
regionale competente in materia, per un importo annuale non superiore
al 10% (dieci per cento). 
  3. La Regione provvede, inoltre, nei confronti di  coloro  che  non
siano  in  possesso  della   qualifica   di   imprenditore   agricolo
professionale (IAP), alla prevenzione dei danni  che  possono  essere
causati dall'Orso bruno  marsicano  (Ursus  arctos  marsicanus)  alle
colture ed al patrimonio zootecnico, esclusivamente  all'esterno  dei
perimetri che delimitano i Parchi nazionali e  regionali,  attraverso
il sostegno alle spese per l'acquisto di  sistemi  di  prevenzione  e
dissuasione  secondo  quanto  stabilito  dal  programma  annuale   di
intervento di cui al successivo art. 5.