Art. 2 Indennizzo e prevenzione dei danni 1. Per le finalita' indicate nell'art. 1, la Regione Abruzzo provvede all'indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). 2. L'indennizzo e' determinato sulla base di principi equitativi e dei prezzi di mercato di riferimento disciplinati ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica), assumendo come valore di riferimento l'entita' del danno accertato attraverso specifici sopralluoghi di verifica ed accertamento effettuati dal servizio del dipartimento regionale competente in materia, per un importo annuale non superiore al 10% (dieci per cento). 3. La Regione provvede, inoltre, nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), alla prevenzione dei danni che possono essere causati dall'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico, esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali, attraverso il sostegno alle spese per l'acquisto di sistemi di prevenzione e dissuasione secondo quanto stabilito dal programma annuale di intervento di cui al successivo art. 5.