Art. 4 
 
                              Priorita' 
 
  1. Il sostegno alle spese di cui alla presente legge  e'  destinato
secondo  la  capienza  della  dotazione   finanziaria   alla   stessa
attribuita annualmente con la seguente priorita': 
    a) indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano  (Ursus
arctos  marsicanus)  alle  colture  ed   al   patrimonio   zootecnico
verificatisi  all'esterno  dei  perimetri  che  delimitano  i  Parchi
nazionali e regionali di cui al comma 1 dell'art. 2; 
    b) prevenzione dei danni che  possono  essere  causati  dall'Orso
bruno  marsicano  (Ursus  arctos  marsicanus)  alle  colture  ed   al
patrimonio zootecnico  verificatisi  all'esterno  dei  perimetri  che
delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 3 dell'art.
2; 
    c) spese relative alle attivita' di gestione del PATOM di cui  al
comma 2 dell'art. 3.