Art. 4 Priorita' 1. Il sostegno alle spese di cui alla presente legge e' destinato secondo la capienza della dotazione finanziaria alla stessa attribuita annualmente con la seguente priorita': a) indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 1 dell'art. 2; b) prevenzione dei danni che possono essere causati dall'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 3 dell'art. 2; c) spese relative alle attivita' di gestione del PATOM di cui al comma 2 dell'art. 3.