Art. 5 Programma annuale di intervento 1. Sentiti le Organizzazioni professionali agricole e gli enti gestori delle aree protette, disciplinate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), interessate dalla presenza dell'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), la Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessorato parchi, riserve e montagna e dell'Assessorato all'agricoltura della Regione Abruzzo, approva il Programma annuale di intervento per la tutela dell'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il programma di cui al presente articolo individua le azioni prioritarie di conservazione della specie e definisce: a) il riparto della quota di risorse finanziarie da assegnare, ad ogni singola azione, nel rispetto delle priorita' fissate dall'art. 4, sulla base dello stanziamento annuale; b) le modalita', i casi di esclusione e limitazione di utilizzo delle stesse risorse e delle eventuali economie; c) le amministrazioni pubbliche ed i soggetti da coinvolgere per l'attuazione del programma. 3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, nonche' la documentazione da produrre a supporto della richiesta di indennizzo e delle spese sostenute per l'acquisto dei sistemi di prevenzione e dissuasione.