Art. 5 
 
                   Programma annuale di intervento 
 
  1. Sentiti le Organizzazioni  professionali  agricole  e  gli  enti
gestori delle aree protette, disciplinate  ai  sensi  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle  aree  protette)  e  della
legge regionale 21  giugno  1996,  n.  38  (Legge-quadro  sulle  aree
protette della  Regione  Abruzzo  per  l'Appennino  Parco  d'Europa),
interessate dalla presenza dell'Orso bruno  marsicano  (Ursus  arctos
marsicanus),   la   Giunta   regionale,   su    proposta    congiunta
dell'Assessorato  parchi,  riserve  e  montagna  e   dell'Assessorato
all'agricoltura della Regione Abruzzo, approva il  Programma  annuale
di intervento per la tutela dell'Orso bruno marsicano  (Ursus  arctos
marsicanus)  entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente legge. 
  2. Il programma di cui al presente  articolo  individua  le  azioni
prioritarie di conservazione della specie e definisce: 
    a) il riparto della quota di risorse finanziarie da assegnare, ad
ogni singola azione, nel rispetto delle priorita'  fissate  dall'art.
4, sulla base dello stanziamento annuale; 
    b) le modalita', i casi di esclusione e limitazione  di  utilizzo
delle stesse risorse e delle eventuali economie; 
    c) le amministrazioni pubbliche ed i soggetti da coinvolgere  per
l'attuazione del programma. 
  3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure, i
criteri e le modalita' per la concessione di contributi,  nonche'  la
documentazione da produrre a supporto della richiesta di indennizzo e
delle spese sostenute per l'acquisto dei  sistemi  di  prevenzione  e
dissuasione.