Art. 7 
 
                Fondo regionale per la conservazione 
                      dell'Orso bruno marsicano 
 
  1. Per le finalita' di cui alla  presente  legge  e'  istituito  un
fondo regionale denominato «Interventi a favore  della  conservazione
dell'Orso bruno marsicano L.R. ............. n. ...........» al quale
affluiscono: 
    a) le risorse regionali individuate a norma dell'art. 8; 
    b) le risorse  pubbliche  o  private  derivanti  da  donazioni  e
liberalita', comunque denominate,  erogate  da  soggetti  pubblici  o
privati. 
  2. La Giunta regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'approvazione
della presente legge, individua: 
    a) le modalita' di costituzione del fondo; 
    b) le azioni di diffusione, attraverso  specifiche  attivita'  di
informazione e comunicazione, delle modalita'  di  finanziamento  del
fondo; 
    c) le  procedure  per  la  rendicontazione  annuale  delle  somme
ripartite ed erogate a norma dell'art. 5.