Art. 7 Fondo regionale per la conservazione dell'Orso bruno marsicano 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' istituito un fondo regionale denominato «Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano L.R. ............. n. ...........» al quale affluiscono: a) le risorse regionali individuate a norma dell'art. 8; b) le risorse pubbliche o private derivanti da donazioni e liberalita', comunque denominate, erogate da soggetti pubblici o privati. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, individua: a) le modalita' di costituzione del fondo; b) le azioni di diffusione, attraverso specifiche attivita' di informazione e comunicazione, delle modalita' di finanziamento del fondo; c) le procedure per la rendicontazione annuale delle somme ripartite ed erogate a norma dell'art. 5.