Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri  per  l'anno  2016  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge, stimati in euro 30.000,00 si fa fronte con le risorse
del nuovo  stanziamento  «Interventi  a  favore  della  conservazione
dell'Orso bruno marsicano - L.R.  .............  n.  ............»  -
nello stato di previsione della spesa del  bilancio  regionale  della
Missione  16  «Agricoltura,  politiche   agroalimentari   e   pesca»,
Programma  03  «Politica  regionale  unitaria  per  l'agricoltura,  i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca», Titolo 2. 
  2. Ai fini della copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1,  al
bilancio di previsione  2016,  e'  apportata,  per  l'anno  2016  per
competenza e cassa, la seguente variazione di uguale importo: 
    a) in aumento: Titolo 2,  Missione  16,  Programma  03  per  euro
30.000,00 del nuovo stanziamento concernente gli «Interventi a favore
della conservazione dell'Orso bruno marsicano - L.R. ................
n. .........»; 
    b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 09 «Sviluppo sostenibile  e
tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 05 «Aree  protette,
parchi   naturali,   protezione   naturalistica   e    forestazione»,
concernente  lo  stanziamento  «Interventi  di  parte  corrente   per
l'attuazione della legge Quadro sulle  aree  protette  della  Regione
Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa», per euro 30.000,00. 
  3. Per le  annualita'  successive  al  2016,  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente  legge  sono  autorizzati  nei  limiti
dell'apposito stanziamento della Missione 16, Programma 03, Titolo 2,
del  bilancio  di  previsione  della  Regione   Abruzzo   annualmente
determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai  sensi  dell'art.
38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  4. L'autorizzazione della spesa  di  cui  alla  presente  legge  e'
consentita solo nei limiti degli stanziamenti  di  spesa  annualmente
iscritti sul bilancio regionale.