Art. 10 Disposizioni finali 1. Il Comune di San Marcello Piteglio continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il commissario di cui all'art. 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione e' corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di San Marcello Piteglio. Il consiglio dell'unione e' altresi' integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di San Marcello Piteglio. 3. Il consiglio del Comune di San Marcello Piteglio provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'art. 29 della l.r. 68/2011. 4. Il Comune di San Marcello Piteglio resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attivita' che i Comuni estinti di San Marcello Pistoiese e di Piteglio hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'unione continua ad esercitare, per il Comune di San Marcello Piteglio, le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano gia' assegnato. 6. Salvo quanto stabilito dal comma 7, l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: a) continua a esercitare la funzione fondamentale di edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, limitatamente alla parte di territorio dell'estinto Comune di Piteglio, in via transitoria e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017; decorso detto termine, l'esercizio in corso della suddetta funzione cessa di diritto; b) cessa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di esercitare le altre funzioni affidate dal Comune di Piteglio. 7. Entro il 31 dicembre 2016 la Giunta dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, anche in deroga alle norme statutarie, puo' stabilire con il voto favorevole anche dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, la continuazione dell'esercizio di una o piu' funzioni di cui al comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di San Marcello Piteglio. 8. La Giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, compresa l'indicazione delle funzioni per le quali e' stabilita la continuazione ai sensi del comma 7. Il testo coordinato dello statuto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 267/2000 . 9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito di dimensione adeguata «Ambito 28» dell'allegato A alla l.r. 68/2011 , il Comune di San Marcello Piteglio sostituisce gli estinti Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio; la popolazione da considerare e' pari alla somma della popolazione ivi indicata. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 56/2014 e della legge regionale 68/2011 .