Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il  Comune  di  San  Marcello  Piteglio  continua  a  far  parte
dell'unione di comuni denominata Unione di Comuni  Montani  Appennino
Pistoiese in luogo dei comuni estinti. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il commissario di cui  all'art.
3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli
organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio
dell'unione e'  corrispondentemente  ridotto.  Il  commissario  cessa
dalla carica  negli  organi  collegiali  dell'unione  dalla  data  di
proclamazione del sindaco del Comune di  San  Marcello  Piteglio.  Il
consiglio dell'unione e' altresi' integrato nella  sua  composizione,
dalla  data  di  entrata  in  carica  nel  consiglio  medesimo,   dei
rappresentanti del Comune di San Marcello Piteglio. 
  3. Il consiglio  del  Comune  di  San  Marcello  Piteglio  provvede
all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione  nel
termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza  di  termine,
sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti  individuati  ai
sensi dell'art. 29 della l.r. 68/2011. 
  4. Il Comune di San Marcello Piteglio resta obbligato nei confronti
dell'unione  per  le  obbligazioni  che   devono   essere   adempiute
dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attivita' che i
Comuni estinti di San  Marcello  Pistoiese  e  di  Piteglio  hanno  a
qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la  durata  di  detti
affidamenti. 
  5.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  l'unione   continua   ad
esercitare, per il Comune  di  San  Marcello  Piteglio,  le  medesime
funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano gia' assegnato. 
  6. Salvo quanto stabilito dal comma 7, l'Unione di  Comuni  Montani
Appennino Pistoiese: 
    a) continua a esercitare la  funzione  fondamentale  di  edilizia
scolastica,  per  la  parte  non  attribuita  alla  competenza  delle
Province,  organizzazione  e   gestione   dei   servizi   scolastici,
limitatamente  alla  parte  di  territorio  dell'estinto  Comune   di
Piteglio, in  via  transitoria  e  fino  alla  conclusione  dell'anno
scolastico 2016/2017; decorso detto  termine,  l'esercizio  in  corso
della suddetta funzione cessa di diritto; 
    b) cessa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di esercitare le altre
funzioni affidate dal Comune di Piteglio. 
  7. Entro il 31  dicembre  2016  la  Giunta  dell'Unione  di  Comuni
Montani Appennino Pistoiese, anche in deroga alle  norme  statutarie,
puo' stabilire con  il  voto  favorevole  anche  dei  Comuni  di  San
Marcello Pistoiese e di Piteglio, la continuazione dell'esercizio  di
una o piu' funzioni di cui  al  comma  6,  estendendolo  a  tutto  il
territorio del Comune di San Marcello Piteglio. 
  8. La Giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare,
a  titolo  ricognitivo,  le  modifiche  allo   statuto,   a   seguito
dell'istituzione  del  Comune  di  San  Marcello  Piteglio,  compresa
l'indicazione  delle  funzioni  per  le   quali   e'   stabilita   la
continuazione ai sensi del comma 7. Il testo coordinato dello statuto
e' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana  e
inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'art.  6  del  decreto
legislativo 267/2000 . 
  9. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  nell'ambito  di  dimensione
adeguata «Ambito 28» dell'allegato A alla l.r. 68/2011 , il Comune di
San Marcello Piteglio sostituisce gli estinti Comuni di San  Marcello
Pistoiese e di Piteglio; la popolazione da considerare e'  pari  alla
somma della popolazione ivi indicata. 
  10. Per quanto non previsto dalla presente legge  si  applicano  le
norme della legge 56/2014 e della legge regionale 68/2011 .