Art. 4 
 
              Organizzazione amministrativa provvisoria 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci  dei  comuni  oggetto  della
fusione,   d'intesa   tra    loro,    definiscono    l'organizzazione
amministrativa provvisoria del Comune di San Marcello Piteglio  e  il
relativo impiego del personale ad esso trasferito. 
  2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui  al  comma  1,  o  in
assenza, decide il commissario. 
  3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai  sensi
dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede
provvisoria del Comune di San Marcello Piteglio e' situata presso  la
sede dell'estinto Comune di San Marcello Pistoiese. 
  4.  Le  disposizioni  dell'intesa  di  cui  al  comma   1,   e   le
determinazioni  assunte  dal  commissario  ai  sensi   del   presente
articolo,  restano  in  vigore  fino  all'approvazione  di   difformi
disposizioni da  parte  degli  organi  del  Comune  di  San  Marcello
Piteglio.