(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 17 giugno 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, comma terzo, e l'art. 119 della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato); Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato); Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»); Considerato quanto segue: 1. L'acquisizione delle opere pubbliche e delle aree alla proprieta' regionale a demanio regionale discende dalle leggi ed e' antecedente alla presa in consistenza; quest'ultima operazione consiste esclusivamente nell'iscrizione nel registro dei beni demaniali dell'opera pubblica realizzata e delle aree espropriate. Nell'ambito di un gruppo di lavoro e' stata, tra le altre cose, rilevata la necessita' di creare un raccordo tra il settore patrimonio, cui compete l'iscrizione in inventario delle proprieta' regionali e le strutture regionali competenti alla realizzazione e gestione delle opere ovvero ai rapporti con gli enti individuati quali soggetti realizzatori dei suddetti interventi. Si rende pertanto necessaria, da un lato, una modifica all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 77/2004, in cui si prevede un nulla osta della struttura regionale competente alla gestione o ai rapporti con gli enti gestori da rilasciare al settore Patrimonio per l'acquisizione delle aree espropriate e delle opere realizzate e, dall'altro, l'inserimento dell'art. 6 bis che disciplina quelle ipotesi in cui, non essendo reperito per alcune opere il certificato di collaudo o l'atto di attestazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'assunzione in inventario delle stesse, si prevede un atto che verifichi la funzionalita' in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumita', tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera; 2. L'abrogazione del comma 9 dell'art. 24 della legge regionale n. 77/2004 si rende necessaria alla luce dell'introduzione dell'art. 25-bis che disciplina le ipotesi di trattativa privata. In quanto nell'art. 25-bis viene disciplinata anche questa fattispecie di trattativa privata. 3. In particolare occorre inserire l'art. 25-bis per disciplinare alcune ipotesi di vendita a trattativa diretta in quanto, nelle fattispecie individuate, e' opportuno non ricorrere alla vendita mediante avviso pubblico poiche' trattasi o di vendita ad enti pubblici che richiedono un bene immobile per motivi di interesse pubblico, o di vendita di beni per i quali e' andata deserta l'offerta al pubblico, ovvero per la vendita di beni immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore ad euro 50.000,00, per la vendita di quote indivise di beni immobili, per la vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi ed, infine, per la vendita di diritti reali su immobili di proprieta' della Regione. Art. 1 Opere pubbliche. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 77/2004 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), sono inserite le parole: «Tali atti sono corredati dal nulla osta alla realizzazione delle opere e all'acquisizione delle aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente.».