Art. 2 
Acquisizione in inventario delle opere per le quali non  e'  reperito
  il certificato di collaudo. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge
  regionale n. 77/2004. 
  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 77/2004  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 6-bis (Acquisizione in inventario delle opere  per  le  quali
non e' reperito il certificato di collaudo). - 1. Le opere  pubbliche
di proprieta' regionale per le quali non e' reperito  il  certificato
finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un  atto,
redatto da  tecnici  abilitati  al  collaudo,  che  ne  verifichi  la
funzionalita' in  relazione  alla  categoria  di  appartenenza  e  ne
definisca  il  livello  di  sicurezza  a  garanzia   della   pubblica
incolumita'  tenuto   conto   del   livello   di   conoscenza   delle
caratteristiche tecniche dell'opera.».