Art. 2 Acquisizione in inventario delle opere per le quali non e' reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 77/2004. 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 77/2004 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Acquisizione in inventario delle opere per le quali non e' reperito il certificato di collaudo). - 1. Le opere pubbliche di proprieta' regionale per le quali non e' reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalita' in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumita' tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera.».