Art. 5 
 
                         Trattativa diretta. 
    Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 77/2004 
 
  1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 77/2004 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 25-bis (Trattativa diretta). -  1.  Si  puo'  procedere  alla
vendita a trattativa diretta, con un singolo  potenziale  contraente,
nei seguenti casi: 
    a) vendita in favore di enti  pubblici  che  richiedono  il  bene
immobile per motivi di interesse pubblico; 
    b) vendita di immobili per i quali sia andata  deserta  l'offerta
al pubblico; 
    c) vendita di immobili  di  modesto  valore  e  comunque  per  un
importo stimato non superiore a euro 50.000,00; 
    d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi  la  cui
utilita' ed il cui valore, quali beni a se stanti, sia no  ridotti  a
causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione; 
    e) diritti reali su immobili di proprieta' della Regione Toscana. 
  2.  Nei  casi  di  quote  indivise  di  beni  immobili  si  procede
preliminarmente  alla   vendita   a   trattativa   diretta   con   il
comproprietario. 
  3. Nei casi previsti al comma 1, lettere  b),  c)  ed  e),  ove  si
rilevi il potenziale interesse  all'acquisto  di  piu'  soggetti,  si
procede con  trattativa  preceduta  da  gara  informale  mediante  la
pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale  della  Regione
Toscana. 
  4. Il prezzo e' stimato secondo i criteri individuati all'art.  21.
Nell'ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b),  il  prezzo
sulla cui base  si  procede  a  trattativa  e'  quello  definito  per
l'offerta al pubblico andata deserta.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 14 giugno 2016 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 7 giugno 2016. 
  (Omissis).