Art. 5 Trattativa diretta. Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 77/2004 1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 77/2004 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Trattativa diretta). - 1. Si puo' procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi: a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico; b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l'offerta al pubblico; c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00; d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilita' ed il cui valore, quali beni a se stanti, sia no ridotti a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione; e) diritti reali su immobili di proprieta' della Regione Toscana. 2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario. 3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all'acquisto di piu' soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana. 4. Il prezzo e' stimato secondo i criteri individuati all'art. 21. Nell'ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa e' quello definito per l'offerta al pubblico andata deserta.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 giugno 2016 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 giugno 2016. (Omissis).