Art. 2 
 
Modificazioni dei comprensori.  Sostituzione  dell'articolo  6  della
                     legge regionale n. 79/2012 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale  n.  79/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 6. 
 
 
                    Modificazioni dei comprensori 
 
  1. L'allegato A puo'  essere  modificato  con  deliberazione  della
Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa  del  suolo  di
cui all'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.  80  (Norme
in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela
della costa e degli abitati costieri), previo parere vincolante della
competente commissione consiliare. Si prescinde  dal  parere  se  non
viene reso entro trenta giorni dall'assegnazione. 
  2.  Qualora  sia  necessario  istituire  o  modificare  comprensori
interregionali, l'allegato  A  puo'  essere  modificato,  secondo  le
procedure  di  cui  al  comma  1,  previa  intesa  con   la   regione
interessata.».