Art. 3 Consorzi di bonifica. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 79/2012 1. L'art. 7 della legge regionale n. 79/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. Consorzi di bonifica 1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione e' informata ai principi di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio. 2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessita' del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo. 3. Al fine di assicurare la funzionalita' operativa e un'adeguata gestione delle attivita' di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni. 4. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A, e' istituito un consorzio di bonifica. 5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato: a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1; b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2; c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3; d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4; e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5; f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6.».