Art. 5 Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 201 5. Inserimento dell'articolo 38-sexies nella legge regionale n. 79/2012 1. Dopo l'art. 38-quinquies della legge regionale n. 79/2012 e' inserito il seguente: «Art. 38-sexies. Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 1. L'assemblea consortile adotta il bilancio di eser-izio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti. 2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016.».