Art. 5 
Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio
  201 5. Inserimento dell'articolo 38-sexies nella legge regionale n.
  79/2012 
  1. Dopo l'art. 38-quinquies della legge  regionale  n.  79/2012  e'
inserito il seguente: 
 
                          «Art. 38-sexies. 
 
 
             Disposizioni transitorie per l'approvazione 
                   del bilancio di esercizio 2015 
 
  1. L'assemblea consortile adotta il bilancio di eser-izio dell'anno
2015, nel rispetto delle direttive  di  cui  all'art.  22,  comma  2,
lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette
entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del  parere  del
revisore dei conti, alla Giunta regionale.  La  Giunta  regionale  si
esprime con parere vincolante entro  i  successivi  sessanta  giorni.
Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti. 
  2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta
regionale nel parere  di  cui  al  comma  1,  l'assemblea  consortile
approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro  il  30  luglio
2016.».