Art. 2 Disposizione transitoria 1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale abbia adottato la deliberazione di cui all'art. 10-bis, comma 5, della legge regionale n. 22/2015, come risultante dal testo in vigore prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta fermo il termine del 1° luglio 2016 quale decorrenza del subentro della regione nelle quote di partecipazione e quale termine di efficacia del trasferimento alla regione della funzione di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione.