Art. 2 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, la giunta regionale abbia adottato  la  deliberazione  di  cui
all'art. 10-bis, comma 5, della  legge  regionale  n.  22/2015,  come
risultante dal testo in vigore prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge, resta fermo il  termine  del  1°  luglio  2016  quale
decorrenza del subentro della regione nelle quote di partecipazione e
quale termine di  efficacia  del  trasferimento  alla  regione  della
funzione di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione.