Art. 2 Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: «nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa» sono sostituite dalle seguenti «nell'ambito territoriale della riserva». 2. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: «nel comune nel cui territorio ricade la riserva» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito territoriale della riserva». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 e' inserito il seguente: «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 di questo articolo, limitatamente alla riserva Alpe Flavona, i requisiti previsti dal comma 2 sono maturati con riferimento a uno degli ambiti territoriali delle riserve di Cunevo, Flavon o Terres.».