Art. 2 
 
         Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale 
                          sulla caccia 1991 
 
  1.  Nella  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  23  della   legge
provinciale sulla caccia 1991 le parole: «nel comune o nella frazione
nel  cui  territorio  ricade  la  riserva  o,  nel  caso  di  riserva
intercomunale,   in   uno   dei   comuni   o    frazioni    il    cui
territorio fa parte  della  riserva  stessa»  sono  sostituite  dalle
seguenti «nell'ambito territoriale della riserva». 
  2.  Nella  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  23  della   legge
provinciale  sulla  caccia  1991  le  parole:  «nel  comune  nel  cui
territorio  ricade  la  riserva»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«nell'ambito territoriale della riserva». 
  3. Dopo il comma 2  dell'art.  23  della  legge  provinciale  sulla
caccia 1991 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 di questo articolo,
limitatamente alla riserva Alpe Flavona,  i  requisiti  previsti  dal
comma 2 sono maturati con riferimento a uno degli ambiti territoriali
delle riserve di Cunevo, Flavon o Terres.».