Art. 11 Integrazione dell'art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «3-bis. La consulta dei genitori puo' inoltre presentare proposte formali riguardo alle attivita' didattiche attraverso documenti scritti indirizzati il collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.».