Art. 11 
 
                      Integrazione dell'art. 29 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Dopo il comma 3  dell'art.  29  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La consulta dei genitori puo' inoltre  presentare  proposte
formali  riguardo  alle  attivita'  didattiche  attraverso  documenti
scritti indirizzati il collegio dei docenti, che entro  e  non  oltre
sessanta giorni fornisce risposta scritta.».