Art. 12 
 
                      Integrazioni dell'art. 30 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 30 della  legge
provinciale sulla scuola  2006  sono  inserite  le  seguenti  parole:
«anche sul sito internet dell'istituzione». 
  2. Dopo il comma 4  dell'art.  30  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  La  provincia  pubblica  i   bilanci   delle   istituzioni
scolastiche e  formative.  Gli  atti  concernenti  il  servizio  reso
dall'istituzione affidataria dei percorsi di formazione professionale
regolato dal contratto di servizio che la  provincia  e'  titolata  a
richiedere alla predetta istituzione, sono forniti dalla provincia ai
consiglieri  provinciali  richiedenti  secondo  le  disposizioni  che
regolano il diritto di accesso da parte dei consiglieri medesimi.».