Art. 12 Integrazioni dell'art. 30 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti parole: «anche sul sito internet dell'istituzione». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «4-bis. La provincia pubblica i bilanci delle istituzioni scolastiche e formative. Gli atti concernenti il servizio reso dall'istituzione affidataria dei percorsi di formazione professionale regolato dal contratto di servizio che la provincia e' titolata a richiedere alla predetta istituzione, sono forniti dalla provincia ai consiglieri provinciali richiedenti secondo le disposizioni che regolano il diritto di accesso da parte dei consiglieri medesimi.».