Art. 14 
 
                     Modificazioni dell'art. 35 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 35 della  legge  provinciale  sulla  scuola
2006 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il piano provinciale per il  sistema  educativo  e'  costituito
dagli indirizzi e dagli obiettivi generali delle politiche  educative
contenuti nel programma di sviluppo provinciale previsto dall'art.  7
della  legge  provinciale  8  luglio  1996,   n.   4   (legge   sulla
programmazione provinciale 1996).». 
  2. Nell'alinea del comma 2 dell'art.  35  della  legge  provinciale
sulla  scuola  2006  le  parole:  «annualmente  un  documento»   sono
sostituite dalle seguenti: «un  documento  a  carattere  pluriennale,
aggiornabile annualmente e sottoposto al previo parere del  consiglio
del sistema educativo  provinciale  e  della  competente  commissione
permanente del consiglio provinciale.». 
  3. Prima della lettera a) del comma  2  dell'art.  35  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 e' inserita la seguente: 
    «0a) i criteri e  gli  standard  dimensionali  delle  istituzioni
scolastiche e formative;». 
  4. Nell'alinea del comma 3 dell'art.  35  della  legge  provinciale
sulla scuola 2006 le parole: «La definizione del piano  previsto  dal
comma 1 e del relativo documento di attuazione» sono sostituite dalle
seguenti: «La definizione del documento previsto dal comma 2». 
  5. Nel comma 6 dell'art. 35 della legge  provinciale  sulla  scuola
2006 le parole: «Il piano provinciale per il sistema educativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il documento previsto dal comma 2». 
  6. Nel comma 7 dell'art. 35 della legge  provinciale  sulla  scuola
2006 le parole: «Il piano provinciale per il sistema educativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il documento previsto dal comma 2». 
  7. Il comma 9 dell'art. 35 della  legge  provinciale  sulla  scuola
2006 e' sostituito dal seguente: 
  «9. L'assessore  competente  in  materia  di  istruzione  riferisce
annualmente alla  competente  commissione  permanente  del  consiglio
provinciale relativamente allo  stato  di  attuazione  del  documento
previsto dal comma 2.».