Art. 14 Modificazioni dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Il comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' sostituito dal seguente: «1. Il piano provinciale per il sistema educativo e' costituito dagli indirizzi e dagli obiettivi generali delle politiche educative contenuti nel programma di sviluppo provinciale previsto dall'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996).». 2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «annualmente un documento» sono sostituite dalle seguenti: «un documento a carattere pluriennale, aggiornabile annualmente e sottoposto al previo parere del consiglio del sistema educativo provinciale e della competente commissione permanente del consiglio provinciale.». 3. Prima della lettera a) del comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserita la seguente: «0a) i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative;». 4. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «La definizione del piano previsto dal comma 1 e del relativo documento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «La definizione del documento previsto dal comma 2». 5. Nel comma 6 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Il piano provinciale per il sistema educativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento previsto dal comma 2». 6. Nel comma 7 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Il piano provinciale per il sistema educativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento previsto dal comma 2». 7. Il comma 9 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' sostituito dal seguente: «9. L'assessore competente in materia di istruzione riferisce annualmente alla competente commissione permanente del consiglio provinciale relativamente allo stato di attuazione del documento previsto dal comma 2.».