Art. 20 
 
                    Inserimento dell'art. 40-bis 
              nella legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Dopo l'art. 40, nella sezione II del capo V del titolo II, della
legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: 
  «Art. 40-bis (Consulta provinciale dei genitori). - 1. La  consulta
provinciale dei genitori e' costituita dai presidenti delle  consulte
di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria  e
assicura  il  piu'  ampio  confronto  fra  genitori  degli   studenti
frequentanti. 
  2. La consulta  provinciale  dei  genitori  formula  proposte  agli
organi del governo provinciale  dell'istruzione  sulla  gestione  del
sistema educativo provinciale con particolare riferimento all'offerta
formativa, all'organizzazione didattica, all'erogazione  dei  servizi
scolastici ed extrascolastici. La consulta puo' promuovere,  anche  a
livello   locale,   iniziative   di   sensibilizzazione   sui    temi
dell'inclusione   sociale,    dell'educazione    alla    cittadinanza
responsabile e dell'integrazione culturale. 
  3. La consulta provinciale dei genitori designa i rappresentanti da
nominare all'interno del consiglio del sistema educativo provinciale. 
  4. La consulta provinciale dei genitori individua le  modalita'  di
organizzazione e di funzionamento. L'assessore provinciale competente
in materia di istruzione puo' convocare la consulta. 
  5. Ai componenti della consulta  spetta  il  rimborso  delle  spese
nella misura prevista  dalla  normativa  provinciale  in  materia  di
organi collegiali.».