Art. 20 Inserimento dell'art. 40-bis nella legge provinciale sulla scuola 2006 1. Dopo l'art. 40, nella sezione II del capo V del titolo II, della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «Art. 40-bis (Consulta provinciale dei genitori). - 1. La consulta provinciale dei genitori e' costituita dai presidenti delle consulte di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria e assicura il piu' ampio confronto fra genitori degli studenti frequentanti. 2. La consulta provinciale dei genitori formula proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione sulla gestione del sistema educativo provinciale con particolare riferimento all'offerta formativa, all'organizzazione didattica, all'erogazione dei servizi scolastici ed extrascolastici. La consulta puo' promuovere, anche a livello locale, iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, dell'educazione alla cittadinanza responsabile e dell'integrazione culturale. 3. La consulta provinciale dei genitori designa i rappresentanti da nominare all'interno del consiglio del sistema educativo provinciale. 4. La consulta provinciale dei genitori individua le modalita' di organizzazione e di funzionamento. L'assessore provinciale competente in materia di istruzione puo' convocare la consulta. 5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.».