Art. 23 Inserimento dell'art. 41-bis nella legge provinciale sulla scuola 2006 1. Dopo l'art. 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «Art. 41-bis (Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione). - 1. Per garantire il progressivo miglioramento nella qualita' dei servizi scolastici e formativi e nell'apprendimento degli studenti la provincia valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in raccordo con i soggetti istituzionali che operano a livello nazionale e internazionale nel settore delle politiche finalizzate allo sviluppo delle risorse umane. 2. L'attivita' di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha ad oggetto: a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso; b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti; c) le istituzioni scolastiche e formative, anche con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicita' della gestione; d) la professionalita' degli operatori della scuola; e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie. 3. Al conseguimento degli obiettivi indicati nel comma 1 concorrono: a) il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'art. 43; b) l'IPRASE disciplinato dall'art. 42; c) il nucleo di controllo previsto dall'art. 44; d) le istituzioni scolastiche e formative provinciali; e) i nuclei interni di valutazione previsti dall'art. 27, comma 2, dove costituiti; f) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative nella posizione funzionale prevista dall'art. 102, comma 1, lettera c).».