Art. 23 
 
                    Inserimento dell'art. 41-bis 
              nella legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Dopo l'art. 41 della legge  provinciale  sulla  scuola  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 41-bis (Valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione). - 1. Per garantire il  progressivo  miglioramento  nella
qualita' dei servizi  scolastici  e  formativi  e  nell'apprendimento
degli studenti la provincia valuta  l'efficacia  e  l'efficienza  del
sistema educativo di istruzione e formazione, anche in raccordo con i
soggetti  istituzionali   che   operano   a   livello   nazionale   e
internazionale nel settore delle politiche finalizzate allo  sviluppo
delle risorse umane. 
  2. L'attivita' di valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione ha ad oggetto: 
  a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso; 
  b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti; 
  c) le istituzioni  scolastiche  e  formative,  anche  con  riguardo
all'efficacia, efficienza ed economicita' della gestione; 
  d) la professionalita' degli operatori della scuola; 
  e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie. 
  3.  Al  conseguimento  degli  obiettivi  indicati   nel   comma   1
concorrono: 
  a) il comitato provinciale di  valutazione  del  sistema  educativo
previsto dall'art. 43; 
  b) l'IPRASE disciplinato dall'art. 42; 
  c) il nucleo di controllo previsto dall'art. 44; 
  d) le istituzioni scolastiche e formative provinciali; 
  e) i nuclei interni di valutazione previsti dall'art. 27, comma  2,
dove costituiti; 
  f) i dirigenti delle  istituzioni  scolastiche  e  formative  nella
posizione funzionale prevista dall'art. 102, comma 1, lettera c).».